Cassazione Civile, Ordinanza n. 32690/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda ex art. 2932 c.c. proposta dagli eredi dell'originaria assegnataria di un alloggio prefabbricato sito in un comparto di edilizia residenziale pubblica post-sisma, per ottenere una sentenza costitutiva che trasferisse loro la proprietà dell'immobile sulla base di un preliminare di cessione stipulato con il Comune e rimasto non seguito dal definitivo. Dopo una precedente fase di giudizio culminata in una cassazione con rinvio, la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto l'impugnazione del Comune e respinto la domanda originaria, condannando gli eredi anche alle spese. Il ricorrente per cassazione denuncia, con il primo motivo, la violazione dell'art. 37 c.p.c. per asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo che la vicenda riguarderebbe l'annullamento di un provvedimento amministrativo del Comune; con il secondo motivo contesta la liquidazione delle spese, assumendo che il valore della causa fosse inferiore a quello considerato dalla Corte d'appello e che i compensi siano stati quantificati in modo eccessivo. In premessa accenna anche alla mancata sospensione del processo per la pendenza di un ricorso alla CEDU, senza specifiche allegazioni.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la questione di giurisdizione era già stata espressamente decisa dalla precedente sentenza di legittimità n. 5032/2022, con formazione di giudicato interno, sicché non poteva essere nuovamente riproposta nel giudizio di rinvio o nel successivo ricorso. Sul secondo motivo ritiene la censura generica e non autosufficiente, perché il ricorrente assume un valore inferiore dell'immobile senza indicare gli elementi di stima e senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, che aveva liquidato le spese in base al valore della causa ricompreso nello scaglione fino a euro 26.000 e tenendo conto di tutte le fasi del processo. La doglianza sulla mancata sospensione del giudizio per il ricorso alla CEDU è parimenti dichiarata inammissibile perché generica e non riferibile a una ipotesi legale di sospensione. Il ricorso è quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, all'ulteriore importo ex art. 96 c.p.c., alla somma in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda originaria era volta a ottenere una sentenza costitutiva di esecuzione specifica del preliminare di cessione; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, il diritto al trasferimento non era trasmissibile iure hereditatis perché presupponeva verifiche soggettive riferite solo all'assegnatario originario.
È richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma la censura è dichiarata inammissibile per intervenuto giudicato interno sulla giurisdizione.
È la base della proposta di definizione anticipata e della successiva decisione in camera di consiglio; la Corte richiama la possibilità di definire immediatamente il ricorso in presenza di evidente inammissibilità.
Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 1.250,00 in ragione della conformità integrale alla proposta di definizione accelerata e dell'inammissibilità delle censure.
Viene applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.250,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
È evocato dal controricorrente in relazione al difetto di autosufficienza delle allegazioni sulla pendenza del giudizio dinanzi alla CEDU.
È richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione delle spese di lite, confermata dalla Corte perché coerente con il valore della causa ritenuto.
È la normativa di riferimento del trasferimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti dopo il terremoto, richiamata per affermare che il diritto alla cessione richiedeva verifiche soggettive riferite all'assegnatario.
legge n. 341 del 1996, art. 21-bis
È menzionata nella ricostruzione dei precedenti gradi di merito in relazione all'idea di un avvenuto trasferimento in proprietà, poi non condivisa dalla decisione di legittimità.
Cass. n. 5032/2022
È il precedente di legittimità che ha deciso sulla giurisdizione e ha affermato che il diritto alla cessione dell'alloggio non si trasmette agli eredi se non era già intervenuta la formale assegnazione/cessione in favore dell'originaria assegnataria.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione ha già espressamente deciso sulla giurisdizione con una sentenza di cassazione con rinvio, la questione non può essere nuovamente riproposta nel successivo giudizio di rinvio o nel ricorso avverso la sentenza resa in sede di rinvio, per effetto del giudicato interno.
- Nel giudizio di cassazione, una censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se si limita ad affermare in modo apodittico un diverso valore della causa senza indicare gli elementi fattuali e documentali che sorreggono la diversa stima e senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Il diritto a ottenere la cessione in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica subordinato a condizioni soggettive riferite all'assegnatario non si trasmette automaticamente agli eredi, se prima della morte non sia intervenuta la formale cessione o un titolo pienamente idoneo al trasferimento.
- La mancata sospensione del processo per la pendenza di un ricorso dinanzi alla CEDU non integra, di per sé, una causa legale di sospensione e, se dedotta senza specifica allegazione del presupposto normativo, dà luogo a censura inammissibile.
- In presenza di manifesta inammissibilità del ricorso, la Corte può definire il giudizio senza previa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari non evocati, quando tale attività sarebbe inutilmente dilatoria e non inciderebbe sull'esito del processo.
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