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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta trattenuta sull’incentivo all’esodo, sostenendo di avere diritto all’aliquota ridotta prevista dall’art. 17, poi art. 19, comma 4-bis, del DPR 917/1986, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia UE del 16 gennaio 2008, causa C-128/07, che aveva ritenuto la disciplina incompatibile con il diritto comunitario. Riteneva tempestiva la domanda perché il termine di rimborso avrebbe dovuto decorrere dalla pronuncia europea. L’Agenzia, pur non contestando il diritto sostanziale al beneficio, eccepiva la decadenza ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973: il termine di 48 mesi decorreva dalla data in cui era stata operata la ritenuta. In appello l’Agenzia contestava quindi la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Matera, che aveva accolto il ricorso, sostenendo anche che la pronuncia europea non riapriva rapporti ormai esauriti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Matera n. 128/1/12 del 28 marzo 2012. Ha stabilito che la richiesta di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta era stata operata, non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia UE; essendo stata proposta oltre tale termine, il contribuente era decaduto dal diritto di chiedere il rimborso, anche se sussisteva il diritto sostanziale all’aliquota ridotta. La pronuncia europea non incide sui rapporti ormai esauriti per decadenza. Le ulteriori deduzioni, eccezioni e richieste sono state considerate assorbite. Spese di entrambi i gradi integralmente compensate per la rilevanza e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 38 del DPR 602/1973

    L'art.38 del DPR 602/73 dispone che nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo del versamento, il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso , entro il termine di decadenza di 48 mesi, dalla data del versamento stesso.

    Il termine per chiedere il rimborso è di decadenza e decorre dal versamento; quando si tratta di somme assoggettate a ritenuta, la decisione applica il medesimo termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

  • Art. 17, comma 4-bis, del DPR 917/1986, poi art. 19

    Osserva preliminarmente la Commissione che non è in contestazione il diritto del contribuente ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'aliquota ridotta ,ma solo la tempestività dell'istanza di rimborso.

    La decisione considera riconosciuto, nel caso concreto, il diritto sostanziale all’aliquota ridotta sull’incentivo all’esodo, ma distingue tale diritto dalla possibilità di ottenere il rimborso: quest’ultima resta soggetta al termine decadenziale previsto dalla legge.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un tributo o di una ritenuta perché la norma applicata è stata successivamente dichiarata incompatibile con il diritto UE, il termine di decadenza nazionale può decorrere dal pagamento o dalla ritenuta, e non dalla successiva pronuncia europea.
  • Il riconoscimento del diritto sostanziale al trattamento fiscale più favorevole non elimina la necessità di presentare tempestivamente la domanda di rimborso: diritto al beneficio e diritto alla ripetizione delle somme sono questioni distinte.
  • Una pronuncia con efficacia retroattiva non riapre, secondo la decisione, i rapporti già esauriti per decorso del termine di decadenza, quando tale termine tutela la certezza dei rapporti giuridici.
  • I termini nazionali di decadenza per la ripetizione di tributi incompatibili con il diritto UE sono ammissibili se si applicano in modo equivalente alle pretese fondate sul diritto interno e su quello europeo e non rendono praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare i diritti europei.

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