Cassazione Penale, Ordinanza n. 17582/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva già giudicato in secondo grado. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. In particolare, la Corte di cassazione richiama il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la valorizzazione della recidiva, osservando che le ragioni poste a fondamento della decisione di merito erano state adeguatamente motivate, coerenti con le emergenze processuali e prive di manifeste illogicità. Il ricorso è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito su punti non sindacabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano meramente riproduttive di profili già vagliati e disattesi nel merito con argomentazioni corrette e logiche, in particolare quanto al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio di recidiva. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza individuare reali vizi di legittimità.
- Il sindacato di cassazione non può essere trasformato in una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e prive di manifesta illogicità.
- Il diniego delle attenuanti generiche e il giudizio sulla recidiva sono apprezzamenti di merito censurabili in cassazione solo nei limiti della mancanza di motivazione, della manifesta illogicità o della violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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