Cassazione Penale, Ordinanza n. 19794/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle censure e la loro proposizione fuori dai limiti previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la definizione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per il reato contestato. Ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando sia l'erronea qualificazione giuridica del fatto sia l'illegittimità del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura sulla qualificazione giuridica, nel patteggiamento, è proponibile solo in caso di errore manifesto ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre nel caso concreto la doglianza era generica e riguardava valutazioni non evidenti dal testo della sentenza. Anche il secondo motivo è stato giudicato generico e comunque proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; non ammette censure generiche o valutative estranee a tale perimetro.
art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente percepibile dal testo del provvedimento impugnato.
- Sono inammissibili le doglianze generiche o meramente valutative che non evidenzino un errore manifesto nella qualificazione giuridica o che si collochino fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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