Cassazione Civile, Sentenza n. 13600/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gallotti impugnava l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, conseguente alla dichiarazione di nullità del pignoramento presso terzi per presunta irregolarità nella notificazione al debitore. In sede di opposizione agli atti esecutivi il Tribunale aveva fissato un termine per l'introduzione del merito; la RAI deduceva, con ricorso incidentale in Cassazione, che il credito pignorato era di natura lavoristica e quindi la fase di merito doveva essere introdotta con ricorso (artt. 618 e 618-bis c.p.c.), per cui l'atto introduttivo sarebbe stato tardivo. Gallotti sosteneva invece che l'oggetto dell'opposizione fosse la lamentata illegittimità dell'ordinanza di estinzione e non l'accertamento del credito di lavoro, e denunciava che i giudici non avevano considerato documenti comprovanti la regolare notificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: a) esaminato e rigettato il ricorso incidentale della RAI (ossia ha ritenuto infondato il vizio relativo alla forma dell'introduzione del merito ai sensi degli artt. 618 e 618-bis c.p.c.); b) dichiarato inammissibile il ricorso principale di Luisa Gallotti perché la censura formulata era di fatto una denuncia di 'errore percettivo' (il giudice "non si è accorto" di documenti in atti), ossia un vizio di fatto denunziabile con domanda di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non mediante ricorso per Cassazione; c) ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e dato atto degli obblighi contributivi ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Base normativa per l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ha ritenuto che l'oggetto dell'opposizione fosse l'illegittimità dell'ordinanza di estinzione della procedura, e non l'accertamento del credito sottostante, quindi la natura del credito (lavoristico o meno) è irrilevante rispetto alla qualificazione dell'opposizione agli atti.
Norme che regolano il rito per le controversie in materia di lavoro (introduzione del procedimento con ricorso). La RAI sosteneva che, essendo il credito pignorato un credito di lavoro, la fase di merito dovesse essere introdotta con ricorso; la Corte ha ritenuto la questione infondata perché l'opposizione mirava ad impugnare l'ordinanza di estinzione e non ad accertare il credito di lavoro, per cui la forma invocata dalle norme sul lavoro non era determinante nel caso concreto.
Regola procedurale sulla priorità di esame dei motivi incidentali in Cassazione; la Corte ha esaminato per prima il ricorso incidentale ai sensi di tale disposizione.
Norma sulla revocazione per 'errori di fatto' (es. nuovo documento o prova che dimostri la falsità di una dichiarazione o che il giudice non abbia considerato un documento decisivo). La Corte ha ritenuto che la censura consistente nel fatto che il giudice "non si è avveduto" di documenti atti a provare la regolare notifica fosse un errore percettivo o di fatto non sindacabile in Cassazione, e reclamabile solo con revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sui contributi unificati: la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
Massime di principio
- Se si impugna un provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, l'oggetto dell'impugnazione è la regolarità del provvedimento stesso: la natura del credito pignorato (es. lavoro) può essere irrilevante rispetto alla qualificazione dell'opposizione agli atti.
- Le doglianze consistenti nel sostenere che il giudice "non si è accorto" o ha semplicemente omesso di considerare un documento rappresentano censure di fatto (errore percettivo) e non vizi giuridici sindacabili in Cassazione; tali profili vanno esperiti con rivalsa in revocazione (art. 395 c.p.c.) quando siano ammissibili.
- Quando si contesta la forma di introduzione della fase di merito (ricorso vs citazione) per crediti di lavoro, bisogna dimostrare che l'effettiva oggetto dell'impugnazione riguarda l'accertamento del credito lavoristico e non un vizio procedimentale estraneo: altrimenti la censura sulla forma può risultare ininfluente.
- In sede di impugnazione è essenziale qualificare correttamente il vizio (errore di diritto, vizio di applicazione della norma, travisamento della prova) perché solo questi vizi sono rimediabili con il ricorso per Cassazione; le questioni fattuali o di mancata percezione documentale richiedono rimedi diversi.
- Le spese in Cassazione possono essere compensate quando sussista soccombenza reciproca; inoltre la Corte può rilevare obblighi di versamento del contributo unificato supplementare ai sensi delle norme vigenti.
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