Sentenza n. 173/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 117/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 25/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 117/2025 del Tribunale Ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata il 25 febbraio 2025. Dal testo risulta che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 1° ottobre 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha già nominato un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, il quale dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita dall'amministrazione, il beneficiario della pronuncia può agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione concreta delle statuizioni giudiziali.
- La notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione e il decorso di tale termine senza adempimento consentono al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione entro un termine stabilito.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione in caso di ulteriore inadempimento entro il termine assegnato.
- Nel disporre l'esecuzione del giudicato, l'amministrazione deve detrarre gli importi eventualmente già corrisposti in adempimento delle statuizioni giudiziali.
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