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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49429/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna in Cassazione la conferma della condanna per ricettazione e furto pluriaggravato. Deduce due censure principali: (1) violazione di legge per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 (violenza sulle cose) a suo carico, sostenendo che materialmente non ebbe alcuna condotta di violenza sulle cose ma si limitò a fornire il mezzo (autocarro) e quindi non poteva essergli imputata l'aggravante se non ne era a conoscenza; (2) vizio di violazione di legge e di motivazione per non aver riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen., trattandosi di un contributo marginale (solo il mezzo) alla realizzazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto provato che il ricorrente fosse consapevole dell'imminente furto (captazioni telefoniche e conversazioni) e che avesse dato scientemente il veicolo ai correi, avendo poi partecipato alla vendita della refurtiva; pertanto l'aggravante prevista dall'art. 625 n.2 è stata correttamente applicata e si comunica ai concorrenti quando nota o ignorata per colpa (art. 59 c.p.). Quanto all'attenuante ex art. 114, la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante poiché il contributo non può essere considerato di minima importanza e perché il comma 2 dell'art. 114 esclude l'attenuante nei casi rilevati dall'art. 112 c.p. (numero dei soggetti coinvolti). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    Riferita alla circostanza aggravante (violenza sulle cose) che può essere comunicata ai concorrenti quando conosciuta o ignorata per colpa; usata per giustificare l'aggravamento della pena per il furto commesso con forzatura

  • art. 59 cod. pen.

    Principio di comunione delle circostanze: le circostanze aggravanti o attenuanti si comunicano tra i concorrenti se sono note o anche solo ignorate per colpa, consentendo l'imputazione dell'aggravante anche a chi non materialmente ha compiuto la violenza

  • art. 118 cod. pen.

    Richiamato per precisare che alcune circostanze soggettive sono disciplinate specificamente; non muta il principio di comunicazione delle circostanze previsto dall'art. 59

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per il contributo di minima importanza: la Corte ha valutato che il contributo del ricorrente (fornitura del mezzo) non fosse di minima importanza e quindi non applicabile; inoltre il comma 2 esclude l'attenuante nei casi richiamati dall'art. 112

  • art. 112 cod. pen.

    Rilevato in riferimento all'esclusione dell'attenuante dell'art. 114 quando è applicabile a causa del numero dei soggetti coinvolti

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati per ricordare la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito se la motivazione è adeguata

  • Art. 23 d.l. n. 137/2020 e art. 16 D.L. 30.12.2021 n. 228 (normativa procedurale citata)

    Norme procedurali usate per richiamare le richieste scritte del Procuratore Generale in sede di decisione del ricorso

Massime di principio

  • La circostanza aggravante collegata alla violenza sulle cose può essere applicata anche a chi non ha materialmente usato violenza se tale circostanza era nota o comunque ignorata per colpa: chi fornisce mezzi o strumenti utili alla commissione del reato può essere ritenuto partecipe dell'aggravante se emerge consapevolezza o negligenza rilevante.
  • Le captazioni, conversazioni o altri elementi indiziali che dimostrano la consapevolezza del progetto criminoso sono idonei a dimostrare la partecipazione e la conoscenza delle modalità (e quindi delle circostanze aggravanti) e indeboliscono la pretesa di mera marginalità del contributo.
  • L'attenuante per contributo di minima importanza ex art. 114 c.p. non si riconosce automaticamente a chi ha fornito mezzi o servizi anche se non ha compiuto materialmente il fatto: il giudice valuta il rilievo concreto del contributo nell'economia del reato e può escluderla, specie se la pluralità dei concorrenti ne impedisce l'applicazione (art. 112).
  • In materia di determinazione della pena e graduazione delle circostanze il sindacato della Cassazione è limitato: non è consentito un nuovo apprezzamento del merito ove la motivazione sia logica e sufficiente.
  • In situazioni analoghe, chi fornisce mezzi essenziali per la consumazione del reato (veicolo, locali, strumenti) deve documentare la totale estraneità alla pianificazione e all'esecuzione violenta dell'illecito per evitare di vedersi imputate aggravanti comunicate per colpa.

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