Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/05/2021 n. 2609 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Contribuente/appellante - Ricorso introduttivo - Mancato accoglimento - Proposizione appello - Reiterazione eccezioni - Esclusione - Motivi appello - Oggettiva genericità - Sussiste - Sentenza primo grado - Omessa censura - Inammissibilità appello - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi. Poiché il ricorrente non ha censurato specifici passaggi della decisione di primo grado, il gravame non è stato preso in considerazione e la sentenza di primo grado è rimasta confermata; il resistente (l'Amministrazione) è pertanto risultato vincitore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo il mancato accoglimento del ricorso introduttivo in primo grado, il contribuente ha proposto appello limitandosi a reiterare le medesime eccezioni già svolte nel ricorso di primo grado senza censurare specifici brani o punti della sentenza impugnata. I motivi di appello risultano quindi oggettivamente generici e non indicano le parti della pronuncia di primo grado che si intendono contestare né argomentano puntualmente le ragioni di gravame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 53

    L'art. 53 è interpretato nel senso che l'appello deve contenere l'indicazione precisa dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza che si censurano; la genericità e la mera reiterazione delle eccezioni già svolte in primo grado determinano l'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • In appello il ricorrente deve indicare chiaramente i punti della sentenza di primo grado che si intendono censurare e motivare specificamente le censure: la mera riproposizione generica delle eccezioni è insufficiente.
  • I motivi di gravame devono essere formulati in modo da consentire alla controparte e al giudice di comprendere quali siano le determinazioni impugnate e perché ritenute errate; occorre riferirsi a brani o passaggi determinati della pronuncia impugnata.
  • Se non si censurano specifiche parti della sentenza, il collegio può dichiarare l'appello inammissibile per difetto di specificità, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
  • Chi impugna dovrebbe integrare o precisare le argomentazioni svolte in primo grado invece di limitarsi a ripeterle, indicando anche, se utile, nuovi elementi di fatto o diritto alla base della censura.
  • Per aumentare la probabilità di ammissione dell'appello è consigliabile riportare testualmente o in riferimento puntuale i passaggi decisionali contestati (pagine, capi di dispositivo o motivazione) e collegarli alle norme o ai fatti ritenuti violati.
  • La regolarità formale e la specificità dei motivi sono requisiti sostanziali per poter ottenere l'esame del merito in sede di appello nel processo tributario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.