Sentenza del 18/05/2021 n. 2609 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Contribuente/appellante - Ricorso introduttivo - Mancato accoglimento - Proposizione appello - Reiterazione eccezioni - Esclusione - Motivi appello - Oggettiva genericità - Sussiste - Sentenza primo grado - Omessa censura - Inammissibilità appello - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi. Poiché il ricorrente non ha censurato specifici passaggi della decisione di primo grado, il gravame non è stato preso in considerazione e la sentenza di primo grado è rimasta confermata; il resistente (l'Amministrazione) è pertanto risultato vincitore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo il mancato accoglimento del ricorso introduttivo in primo grado, il contribuente ha proposto appello limitandosi a reiterare le medesime eccezioni già svolte nel ricorso di primo grado senza censurare specifici brani o punti della sentenza impugnata. I motivi di appello risultano quindi oggettivamente generici e non indicano le parti della pronuncia di primo grado che si intendono contestare né argomentano puntualmente le ragioni di gravame.
Norme richiamate
L'art. 53 è interpretato nel senso che l'appello deve contenere l'indicazione precisa dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza che si censurano; la genericità e la mera reiterazione delle eccezioni già svolte in primo grado determinano l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- In appello il ricorrente deve indicare chiaramente i punti della sentenza di primo grado che si intendono censurare e motivare specificamente le censure: la mera riproposizione generica delle eccezioni è insufficiente.
- I motivi di gravame devono essere formulati in modo da consentire alla controparte e al giudice di comprendere quali siano le determinazioni impugnate e perché ritenute errate; occorre riferirsi a brani o passaggi determinati della pronuncia impugnata.
- Se non si censurano specifiche parti della sentenza, il collegio può dichiarare l'appello inammissibile per difetto di specificità, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
- Chi impugna dovrebbe integrare o precisare le argomentazioni svolte in primo grado invece di limitarsi a ripeterle, indicando anche, se utile, nuovi elementi di fatto o diritto alla base della censura.
- Per aumentare la probabilità di ammissione dell'appello è consigliabile riportare testualmente o in riferimento puntuale i passaggi decisionali contestati (pagine, capi di dispositivo o motivazione) e collegarli alle norme o ai fatti ritenuti violati.
- La regolarità formale e la specificità dei motivi sono requisiti sostanziali per poter ottenere l'esame del merito in sede di appello nel processo tributario.
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