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Sentenza

Sentenza del 18/05/2021 n. 689 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 64 d.lgs. 546/92 e art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., avverso la sentenza della CTR Emilia Romagna n. 1368/1/2020 che aveva rigettato l'appello contro la sentenza della CTP; il ricorrente sostiene che provvedimenti della procedura di concordato fallimentare (omologazione del concordato e decreto di esecuzione del concordato) contenenti dichiarazioni sull'esecuzione e pagamento dei debiti renderebbero la sentenza tributaria contraria a precedente decisione (giudicato esterno) e chiede anche la sospensione dei termini per il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato rigettato come manifestamente infondato e l'istanza di sospensione del termine per il ricorso in Cassazione è stata respinta. Il tribunale ha ritenuto che: (1) manchi la specificazione di una sentenza anteriore, passata in giudicato, ed in contrasto con la sentenza impugnata; (2) gli atti di omologazione del concordato e il decreto di esecuzione non coinvolgono il Comune di Cavriago come parte, condizione essenziale per l'applicabilità del punto 5 dell'art. 395 c.p.c.; (3) non è dimostrato che i provvedimenti invocati attestino il pagamento dei debiti ICI relativi al periodo 1995-2008; pertanto non sussiste la contrarietà richiesta per la revocazione. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 64

    Norma richiamata quale procedimento di impugnazione; qui usata per indicare il tipo di rimedio (revocazione) nei giudizi tributari. Nessuna efficacia perché non sono soddisfatte le condizioni di revocazione previste dal c.p.c.

  • codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 5

    Prevede la revocazione per sentenza contraria ad altra precedente, passata in giudicato, avente fra le parti autorità della cosa giudicata. Il giudice ha interpretato la norma in senso sostanziale: è necessaria la coincidenza soggettiva (stessa parte che compare nella sentenza anteriore) e la prova dell'effettiva contrarietà; provvedimenti di omologazione che non abbiano il Comune come parte non possono fondare la revocazione.

  • codice di procedura civile, art. 398, comma 4

    Consente la sospensione dei termini per il ricorso per Cassazione in caso di revocazione, ma il giudice può rifiutare la sospensione se il ricorso di revocazione appare manifestamente infondato. Nel caso di specie la richiesta di sospensione è stata respinta perché la revocazione è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione ai sensi dell'art. 395(1)(5) c.p.c. è indispensabile indicare una sentenza anteriore, passata in giudicato, che sia effettivamente contraria a quella che si chiede di revocare e che abbia fra le parti la stessa controparte (coincidenza soggettiva).
  • Provvedimenti di omologazione di concordati o decreti emessi in procedimenti diversi non coinvolgenti l'ente impositore non possono, di per sé, costituire giudicato efficace ai fini della revocazione contro una sentenza tributaria che ha come parte l'ente locale.
  • Il ricorrente ha l'onere di specificare esattamente quale decisone anteriore sia contraria alla sentenza impugnata e di dimostrare la concreta antitesi di fatto o di diritto (ad es. l'esplicita indicazione del pagamento dei tributi) fra i provvedimenti.
  • La richiesta di sospensione del termine per il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 398(4) c.p.c. può essere respinta se il giudice ritiene il ricorso per revocazione manifestamente infondato; dunque è utile valutare preliminarmente la fondatezza della revocazione prima di chiedere la sospensione.
  • In controversie tributarie connesse a procedure concorsuali, occorre dimostrare la porta di efficacia erga omnes o comunque la partecipazione diretta dell'ente pubblico al provvedimento 'contrario' per poter invocare il giudicato esterno in revocazione.

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