Sentenza del 18/05/2021 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - società a ristretta base partecipativa - utili extrabilancio non dichiarati - responsabilità dei soci - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento nei confronti della societa' M s.r.l. in liquidazione per il periodo d'imposta 2015, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e relativa IVA indetraibile, e conseguente maggiore IRES (162.772,00), IRAP (23.397,00) e IVA (129.162,00) nonche' sanzioni per complessivi 427.469,54 euro. L'Ufficio aveva poi notificato analogo avviso ai soci (M C e A B) ritenendoli obbligati al pagamento in virtu' della presunzione, di origine giurisprudenziale, di imputazione agli azionisti degli utili extracontabili nelle societa' a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha accolto il ricorso dei soci e ha annullato l'atto impugnato nei loro confronti. Il Collegio ha ritenuto che non puo' operare una automatica imputazione agli soci degli utili extracontabili senza una specifica base normativa e che l'Agenzia non ha dimostrato l'esistenza, oltre al mero numero esiguo di soci, di un vincolo di solidarieta' o complicità (es. legami di parentela, centro di interessi coincidenti, controllo reciproco) tale da giustificare l'inversione dell'onere della prova. Dalla documentazione emergeva che i tre soci avevano residenze e centri di interesse in citta' differenti (Genova, Taranto, Torino) e non erano legati da rapporti di parentela; mancavano altresi' elementi istruttori che attestassero percezioni di somme dai soci. L'Agenzia e' stata condannata alla rifusione delle spese di lite (1.100 euro oltre oneri).
Norme richiamate
IRES
L'accertamento comprendeva rettifiche ai fini IRES per costi ritenuti indeducibili; la pronuncia riguarda tuttavia la responsabilita' dei soci e non una riformulazione della disciplina IRES
IRAP
Analogamente l'atto impugnato includeva rettifiche ai fini IRAP, ma la decisione si concentra sull'onere della prova circa l'imputazione di utili extracontabili ai soci
IVA
La rettifica dell'IVA (indetraibilita' relativa ai costi contestati) e' parte del complesso accertamento societario; la sentenza rileva che tale rettifica non giustifica automaticamente l'imputazione ai soci
Giurisprudenza della Suprema Corte (presunzione di imputazione utili extracontabili nelle societa' a ristretta base partecipativa)
presunzione, pur di origine giurisprudenziale, di ripartizione ai soci degli utili extra bilancio non dichiarati in sede di liquidazione nel caso di societa' a ristretta base azionaria
La Commissione osserva che questa presunzione giurisprudenziale non puo' comportare un'automatica inversione dell'onere della prova a carico dei soci senza che l'amministrazione dimostri fattualmente la sussistenza di un vincolo di complicità/solidarieta' (numero esiguo di soci accompagnato da elementi quali parentela, controllo reciproco, coincidenza di interessi)
Principio generale sull'onere della prova
Il Collegio richiama che, in mancanza di una norma che disponga l'inversione dell'onere della prova, resta all'ente impositore l'onere di dimostrare le circostanze che giustificano l'attribuzione delle poste extracontabili ai soci
Massime di principio
- Non e' ammessa l'automatica imputazione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla societa' solo per il fatto che la societa' ha una ristretta base partecipativa.
- L'onere di provare l'esistenza di un vincolo di solidarieta' o complicità tra i soci (che giustifichi l'imputazione delle poste alla sfera privata) grava sull'amministrazione finanziaria, salvo diversa disposizione normativa.
- Il mero numero esiguo di soci non e' sufficiente: occorrono elementi concreti (vincoli di parentela, coincidenza del centro di interessi, controllo reciproco, evidenze di percezione di somme) che attestino indistinzione tra societa' e soci.
- In assenza di prova di percezione da parte dei soci o di collegamenti fattuali che indichino una suddivisione illecita di utili, le pretese verso i soci devono essere annullate per carenza di motivazione e insufficienza probatoria.
- Per i contribuenti in situazioni analoghe e' utile documentare l'autonomia gestionale della societa', la mancanza di legami familiari o economici stretti tra soci e l'assenza di prelievi o distribuzioni non documentate.
- Per l'amministrazione finanziaria, se si intende estendere la responsabilita' ai soci di societa' a ristretta base, e' necessario acquisire e documentare elementi probatori che dimostrino la complicità e il controllo reciproco, non limitandosi al dato numerico dei soci.
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