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Sentenza

Sentenza del 18/05/2021 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha emesso un accertamento facendo rinvio al processo-verbale di constatazione (PVC) prodromico, ma non ha depositato il PVC negli atti del giudizio. Si contestava la pretesa impositiva per mancanza della prova dei fatti costitutivi della pretesa fiscale.

La decisione

Il Giudice ha ritenuto che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria e che, quando l'accertamento rinvia a documenti esterni (es. PVC), tali documenti devono essere versati in atti. Non essendo stato depositato il PVC, l'accertamento è risultato privo della prova necessaria ed è stato annullato o il ricorso è stato accolto in favore del contribuente, con esclusione della pretesa impositiva per mancanza di elementi probatori nei fascicoli prodotti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Il principio richiede che chi afferma un fatto assuma l'onere di provarlo: l'Amministrazione che sostiene una pretesa tributaria deve depositare in giudizio i documenti che dimostrano i fatti costitutivi dell'accertamento.

  • principio processuale del deposito documentale e del giudice basato sugli atti

    Il Giudice Tributario decide sulla base della documentazione versata in atti; la conoscenza extraprocessuale del contribuente non sostituisce la produzione probatoria richiesta in giudizio dall'Ufficio.

Massime di principio

  • L'Ufficio impositore deve depositare in giudizio tutti i documenti dai quali trae origine o supporto l'accertamento; il rinvio a documenti non versati non supplisce all'onere probatorio.
  • Se l'atto impositivo si basa su un PVC o altro documento prodromico, il contribuente può chiedere l'annullamento dell'accertamento per insufficienza probatoria qualora il documento non sia stato versato.
  • La mera conoscenza, anche se reale, da parte del contribuente del contenuto di un documento non sostituisce la necessità che l'Amministrazione lo produca in atti; il giudice valuta solo la documentazione presente nel fascicolo.
  • In casi analoghi il contribuente dovrebbe eccepire tempestivamente la mancata produzione documentale e chiedere al giudice l'inutilizzabilità/irricevibilità dell'atto per carenza di prova.
  • Per evitare il rischio di soccombenza l'Amministrazione ha l'onere operativo di allegare e depositare tutte le prove scritte a supporto dell'accertamento; in loro assenza l'atto è vulnerabile alla impugnazione.

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