Sentenza del 18/05/2021 n. 89 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha emesso un accertamento facendo rinvio al processo-verbale di constatazione (PVC) prodromico, ma non ha depositato il PVC negli atti del giudizio. Si contestava la pretesa impositiva per mancanza della prova dei fatti costitutivi della pretesa fiscale.
La decisione
Il Giudice ha ritenuto che l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria e che, quando l'accertamento rinvia a documenti esterni (es. PVC), tali documenti devono essere versati in atti. Non essendo stato depositato il PVC, l'accertamento è risultato privo della prova necessaria ed è stato annullato o il ricorso è stato accolto in favore del contribuente, con esclusione della pretesa impositiva per mancanza di elementi probatori nei fascicoli prodotti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Il principio richiede che chi afferma un fatto assuma l'onere di provarlo: l'Amministrazione che sostiene una pretesa tributaria deve depositare in giudizio i documenti che dimostrano i fatti costitutivi dell'accertamento.
principio processuale del deposito documentale e del giudice basato sugli atti
Il Giudice Tributario decide sulla base della documentazione versata in atti; la conoscenza extraprocessuale del contribuente non sostituisce la produzione probatoria richiesta in giudizio dall'Ufficio.
Massime di principio
- L'Ufficio impositore deve depositare in giudizio tutti i documenti dai quali trae origine o supporto l'accertamento; il rinvio a documenti non versati non supplisce all'onere probatorio.
- Se l'atto impositivo si basa su un PVC o altro documento prodromico, il contribuente può chiedere l'annullamento dell'accertamento per insufficienza probatoria qualora il documento non sia stato versato.
- La mera conoscenza, anche se reale, da parte del contribuente del contenuto di un documento non sostituisce la necessità che l'Amministrazione lo produca in atti; il giudice valuta solo la documentazione presente nel fascicolo.
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe eccepire tempestivamente la mancata produzione documentale e chiedere al giudice l'inutilizzabilità/irricevibilità dell'atto per carenza di prova.
- Per evitare il rischio di soccombenza l'Amministrazione ha l'onere operativo di allegare e depositare tutte le prove scritte a supporto dell'accertamento; in loro assenza l'atto è vulnerabile alla impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Treviso
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 345 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 359 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 689 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 18 mag 2021Sentenza del 18/05/2021 n. 690 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →