Cassazione Civile, Ordinanza n. 23341/2025 del 15/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'assegno sociale a una persona che aveva presentato domanda all'INPS. La domanda era stata respinta nei precedenti gradi perché la richiedente aveva rinunciato, in sede di separazione consensuale e di divorzio, alla corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge. La Corte d'appello aveva ritenuto che, trattandosi di prestazione assistenziale sussidiaria, il soggetto in stato di bisogno dovesse prima rivolgersi al coniuge obbligato al mantenimento; aveva inoltre valorizzato la rinuncia all'assegno di mantenimento come indice di intento elusivo e di possibile possesso di redditi occulti, osservando anche che la richiedente aveva dichiarato di avere un impiego e che dall'estratto contributivo emergevano alternanze tra lavoro e disoccupazione. Con il ricorso per cassazione la richiedente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, sostenendo che la norma richiede lo stato di bisogno effettivo, desunto dall'assenza o insufficienza dei redditi effettivamente percepiti, senza imporre di agire prima contro il coniuge o di escludere redditi potenziali o aleatori; ha inoltre lamentato l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui il rilievo attribuito a una rinuncia molto risalente e la mancata considerazione della successiva sentenza di divorzio che avrebbe comunque negato l'assegno divorzile, escludendo così sia la pretesa rinuncia a tale assegno sia l'ipotizzato intento fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione o comunque per nuovo esame, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto corretto il principio secondo cui, ai fini dell'assegno sociale, rileva lo stato di bisogno effettivo desunto dalla mancanza o insufficienza di redditi effettivamente percepiti, mentre sono irrilevanti altri indici di autosufficienza economica o redditi meramente potenziali, come l'assegno di mantenimento non richiesto al coniuge. Ha inoltre precisato che la rinuncia a tale mantenimento non esclude di per sé il diritto alla prestazione, salvo che sia provata in concreto una condotta fraudolenta o una simulazione artificiosa dello stato di bisogno. La Corte territoriale dovrà dunque riesaminare la domanda attenendosi a tali principi.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, L. n. 335/1995
stato di bisogno effettivo del titolare
Il requisito socio-economico dell'assegno sociale va accertato sulla base dell'assenza di redditi o della loro insufficienza sotto la soglia di legge; non rilevano, di regola, redditi potenziali o altri indici di autosufficienza economica, né la sola mancata richiesta di assegno di mantenimento all'ex coniuge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge nell'interpretazione dell'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti.
Massime di principio
- Ai fini dell'assegno sociale, lo stato di bisogno va valutato in termini oggettivi, guardando ai redditi effettivamente percepiti e non a redditi solo potenziali o ipotetici.
- La mancata richiesta di assegno di mantenimento all'ex coniuge non può essere automaticamente equiparata all'assenza del requisito di bisogno richiesto per la prestazione assistenziale.
- La rinuncia a un assegno di mantenimento o alimentare non esclude, di per sé, il diritto all'assegno sociale, salvo prova concreta di una simulazione fraudolenta dello stato di bisogno finalizzata a ottenere indebitamente la prestazione.
- L'eventuale intento elusivo non può essere presunto in via generale, ma deve essere oggetto di specifico accertamento giudiziale sulla base di allegazioni e prove puntuali.
- Nel giudizio sull'assegno sociale non è richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole; ciò che conta è la sua effettiva sussistenza nei limiti previsti dalla legge.
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