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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28683/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva affermato la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili per un fatto di lesioni personali commesso in concorso, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo lamentava la violazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo in sostanza l'erronea applicazione della disciplina sulle impugnazioni limitate agli interessi civili; il secondo censurava il vizio di motivazione, soprattutto in relazione alla valutazione della prova dichiarativa, proponendo una diversa ricostruzione del fatto e una lettura alternativa del compendio probatorio, senza però confrontarsi in modo puntuale con l'iter argomentativo della sentenza impugnata né dedurre ritualmente un travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, si applica solo alle impugnazioni per i soli interessi civili relative a giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022; nel caso concreto, la costituzione era avvenuta il 29 novembre 2021. Il secondo motivo è stato giudicato non specifico e comunque inidoneo a integrare un vizio di legittimità, perché mirava a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, senza indicare un effettivo travisamento della prova. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

    si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022

    La norma non si applica quando la costituzione di parte civile sia avvenuta prima del 30 dicembre 2022; in tal caso l'impugnazione segue la disciplina previgente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33

    Ha introdotto l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., dettandone la decorrenza applicativa nel tempo.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità colpevole del ricorso, può essere disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01

    Le Sezioni Unite hanno chiarito l'ambito temporale di applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., limitandolo ai giudizi con costituzione di parte civile successiva al 30 dicembre 2022.

  • Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01

    Il travisamento della prova non può essere dedotto mediante il semplice richiamo a porzioni del compendio probatorio, ma richiede una censura specifica e rituale.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01

    Conferma che il travisamento della prova non può essere denunciato in modo generico o attraverso una rivalutazione alternativa delle risultanze istruttorie.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01

    In caso di inammissibilità evidente del ricorso possono essere ravvisati profili di colpa idonei a giustificare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., si applica soltanto alle impugnazioni per i soli interessi civili nei procedimenti in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022; se la costituzione è anteriore, la norma non è applicabile.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio sotto la veste di vizio motivazionale: occorre censurare specificamente l'iter argomentativo della decisione impugnata.
  • Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se viene indicato in modo puntuale l'errore percettivo o rappresentativo del giudice di merito; non basta il generico richiamo a singole risultanze istruttorie o la proposta di una lettura alternativa delle prove.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'impugnazione presenti profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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