Cassazione Civile, Ordinanza n. 15237/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un soggetto proprietario di un immobile lamentava di avere subito danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'unità immobiliare sovrastante, di proprietà di un altro soggetto, chiedendo sia il risarcimento dei danni sia l'ordine di esecuzione dei lavori necessari alla riparazione. In primo grado la domanda era stata rigettata; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il soccombente proponeva tre motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente circoscritto la cosa in custodia al solo impianto idrico, senza considerare l'intero appartamento e la veranda in uso esclusivo, e avesse indebitamente posto a suo carico la prova della causa specifica delle infiltrazioni; con il secondo denunciava nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la controparte avesse non contestato la provenienza delle infiltrazioni dall'immobile sovrastante; con il terzo lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla corretta applicazione dell'art. 2051 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura principale non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto sulla novità della domanda, nella parte in cui il danno era stato ricondotto non alle tubature ma al terrazzino/veranda in uso esclusivo, e soprattutto sull'assenza di prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Ha inoltre affermato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, preclusa in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la non contestazione non vincola il giudice quando le prove acquisite depongono in senso contrario e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva interpretato la domanda e le risultanze processuali nel senso dell'insussistenza della prova sulla provenienza delle infiltrazioni. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché non vi era omessa pronuncia: il rigetto della domanda per difetto del presupposto causale implicava il rigetto del motivo d'appello fondato sull'art. 2051 c.c. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In tema di responsabilità da cosa in custodia, il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno; solo dopo opera l'inversione dell'onere della prova sul caso fortuito a carico del custode.
La mancata contestazione specifica comporta una relevatio ab onere probandi, ma non impedisce al giudice di pervenire a un diverso accertamento se le prove acquisite smentiscono il fatto allegato.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata, anche implicitamente, esclude l'accoglimento del motivo di gravame, essendo sufficiente che la ratio decidendi renda incompatibile la pretesa dedotta.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è denunciabile solo per errori nell'individuazione o interpretazione della norma, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità processuale non può essere utilizzata per censurare un apprezzamento di merito o una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è il mezzo per censurare eventuali errori di fatto nei limiti consentiti, ma nel caso di doppia conforme la deduzione è preclusa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 30/05/2002
L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso, ove previsto.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve anzitutto dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso; solo dopo si sposta sul custode l'onere di provare il caso fortuito.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o dell'accertamento del fatto, che restano riservati al giudice di merito.
- Il principio di non contestazione opera come alleggerimento dell'onere probatorio, ma non trasforma il fatto allegato in fatto automaticamente provato, potendo il giudice disattenderlo se le prove acquisite conducono a una diversa ricostruzione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione di rigetto, espressa o implicita, sia logicamente incompatibile con l'accoglimento del motivo dedotto e la motivazione consenta di individuare la ratio decidendi.
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