Cassazione Penale, Sentenza n. 18937/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa aggravata (riqualificazione dall'originario peculato), contestando in cinque motivi: 1) insufficienza e vizio del giudizio di responsabilità basato sul possesso della carta carburante e sui tabulati delle transazioni; 2) illegittimità dell'aumento di pena per continuazione (raddoppio della pena base); 3) e 4) omessa acquisizione e motivazione rispetto a nuove prove documentali (valutazioni professionali) per ottenere le attenuanti generiche e riconsiderare la pena; 5) omissione di motivazione sulla prescrizione per fatti commessi tra il 02/04/2013 e il 22/01/2015, con la tesi che i reati sino al 22/01/2011 fossero estinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi (ritenendo corretta e analitica la motivazione dei giudici di merito, il coordinamento probatorio e la tardività/genericità della richiesta documentale). Ha invece ritenuto fondato il quinto motivo: i reati commessi sino al 12/11/2013 sono estinti per prescrizione. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente agli episodi consumati fino al 12/11/2013, con rideterminazione della pena per la residua imputazione in anni 2, mesi 3, giorni 10 di reclusione e euro 666 di multa. Le statuizioni civili sono confermate; non è stata disposta la rifusione delle spese per il grado di giudizio per assenza di nota spese della parte civile. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La Corte applica il limite del sindacato di legittimità richiamando che il giudice di cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito salvo vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606.
norme sulla prescrizione
termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi
La Corte ha calcolato i termini di prescrizione sugli episodi contestati e ha escluso la punibilità per quelli anteriori al 13/11/2013, annullando senza rinvio gli effetti penali relativi a tali episodi.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità controlla la correttezza e la completezza della motivazione dei giudici di merito ma non riconsidera liberamente il valore delle prove se la motivazione è analitica e convincente.
- Possesso e uso di carte aziendali e tabulati transazionali, insieme a un insieme coerente di elementi, possono costituire prova sufficiente di meccanismi di appropriazione anche in assenza di riscontri diretti immediati; le prove a discarico devono avere idoneità dimostrativa per ribaltare tale quadro.
- Richieste documentali tardive o generiche in sede di cassazione o in sede di conclusione possono essere considerate inammissibili; le nuove acquisizioni probatorie devono essere adeguatamente specificate e tempestive.
- La prescrizione va calcolata episodio per episodio; se parte della fattispecie è prescritta, il giudice puo' annullare senza rinvio gli effetti penali relativi a quei fatti e rideterminare la pena per la parte residua, adeguando anche gli aumenti per continuazione.
- Le statuizioni civili assorbite nel processo penale possono restare confermate anche quando vi sia annullamento parziale per prescrizione, salvo diversa richiesta o documentazione della parte civile.
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