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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17879/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rabaoui impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di rescissione del giudicato per la sentenza irrevocabile del Tribunale di Bologna (19/10/2021) per il reato di cui all'art. 337 c.p. Contestava la Corte territoriale per violazione dell'art. 629-bis c.p.p. e vizio di motivazione: la Corte aveva ritenuto che l'imputato, nonostante fosse detenuto, avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento perché la citazione era stata notificata al difensore di fiducia presso il cui studio aveva eletto domicilio; il ricorrente sosteneva che tale notifica non prova che lui avesse conoscenza del processo, specie dopo la rinuncia del difensore domiciliatario e la sua detenzione, e dunque non poteva legittimarsi la dichiarazione di assenza né la mancata rescissione del giudicato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo: l'art. 629-bis c.p.p. (nella versione post d.lgs. n.150/2022) richiede la prova che il condannato non abbia potuto proporre impugnazione senza sua colpa, salvo che risulti abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza. Nel caso di specie la notifica al difensore domiciliatario non è stata considerata prova attendibile della conoscenza dell'imputato, soprattutto perché l'interessato era detenuto e il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato mesi prima del dibattimento; mancava altresì prova che l'imputato fosse informato della nomina del difensore d'ufficio. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, la revoca della sentenza di primo grado del 19/10/2021 e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    "il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza"

    La Corte interpreta la norma nel senso che grava sulla parte che chiede la rescissione l'onere di provare l'assenza dei presupposti della dichiarazione di assenza e la mancata possibilità di proporre impugnazione senza colpa; tuttavia la norma salva il giudicato se risulti che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo, e tale conoscenza non può essere presunta automaticamente dalla mera notifica al difensore domiciliatario.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Riguarda i presupposti per dichiarare l'assenza dell'imputato; la sentenza indica che la dichiarazione di assenza deve essere preceduta dall'accertamento positivo della conoscenza del processo da parte dell'imputato, non può basarsi su mere presunzioni derivanti dall'elezione di domicilio del difensore.

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Le modifiche introdotte sono applicabili al caso: la versione aggiornata dell'art. 629-bis è stata considerata dalla Corte nel valutare i termini e i presupposti per la rescissione del giudicato.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9

    Norma citata in relazione alle modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio (forme e modalità previste per l'udienza), richiamata perché l'udienza si è svolta con quelle modalità.

  • Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020

    Giurisprudenza richiamata sugli effetti della detenzione dell'imputato rispetto alla necessità di notifiche personali: la detenzione può rendere necessaria una notifica diretta all'imputato.

  • Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023 (Safi)

    Giurisprudenza che avverte contro l'automatica presunzione di conoscenza del processo per mera elezione di domicilio presso il difensore; richiede l'accertamento positivo della conoscenza dell'imputato prima della dichiarazione di assenza.

Massime di principio

  • La notifica al difensore di fiducia presso cui l'imputato ha eletto domicilio non costituisce di per sé prova sufficiente della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, specialmente se il difensore ha successivamente rinunciato al mandato o se l'imputato è detenuto.
  • Quando l'imputato è detenuto, le Autorità devono valutare l'opportunità o la necessità di notifiche personali o altre cautele per garantire che l'informazione sul procedimento gli sia effettivamente pervenuta.
  • L'onere di provare l'ignoranza non può essere invertito: non si può ritenere automaticamente che l'imputato abbia "volontariamente" sottratto conoscenza del processo per aver nominato un difensore domiciliatario; prima della dichiarazione di assenza occorre accertare positivamente la conoscenza.
  • La rinuncia del difensore domiciliatario interrompe un canale informativo rilevante e rende più debole la presunzione che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento; in tali casi la rescissione del giudicato può essere accolta se non è provata la conoscenza.
  • Se viene accertata la nullità della dichiarazione di assenza, l'organo giudicante deve disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo del processo (revoca della sentenza di primo grado e rinvio per ulteriori determinazioni).

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