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Sentenza

Sentenza n. 645/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento - previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);

Giustizia amministrativa202600321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso per fisioterapisti, conseguente agli esiti della prova pratica a risposta multipla

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e la conseguente mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dall'ASL Salerno per dieci posti di fisioterapista. Ha contestato, con riferimento al quesito n. 4, la valutazione della commissione, sostenendo che la risposta indicata come corretta fosse errata e che fosse invece corretta quella da lui prescelta. Con riferimento al quesito n. 6, ha dedotto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione, fosse parimenti corretta la risposta fornita dal candidato, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, relativamente alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova, ovvero neutralizzazione dei quesiti controversi.

La decisione

Nel corso del giudizio, l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare i quesiti contestati. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha disposto di attribuire due punti al quesito n. 4 e due punti al quesito n. 6 a tutti i candidati, indipendentemente dalla risposta fornita, e ha rideterminato la graduatoria. Per effetto della nuova attribuzione, il ricorrente ha conseguito nella prova pratica almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale sopravvenienza non determinasse improcedibilità per carenza di interesse, poiché l'interesse azionato era stato integralmente soddisfatto, ma cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, tenuto conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della natura tecnica delle questioni e della definizione del giudizio in sede cautelare.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    Richiamato nella domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di riammissione o di rettifica del punteggio; la domanda non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali

    Richiamato quale parametro della censura subordinata relativa alle modalità di correzione e alle operazioni concorsuali; il Collegio non ha deciso tale motivo nel merito.

  • art. 9 del bando di concorso

    soglia per l’ammissione all’orale

    Ha individuato in 14 punti il punteggio minimo richiesto per l'ammissione alla prova orale; la nuova attribuzione dei punteggi ha consentito al ricorrente di raggiungere tale soglia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rideterminazione del punteggio di una prova concorsuale, con attribuzione del punteggio necessario al superamento della soglia di ammissione alla fase successiva, soddisfa integralmente l'interesse del candidato alla riammissione nella procedura e determina la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a riesame amministrativo, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando anche la tempestività del riesame, la serialità del contenzioso, la complessità tecnica delle questioni e il grado di definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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