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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37254/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a pena detentiva e pecuniaria per sfruttamento della prostituzione. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di merito si sarebbe fondata sulle dichiarazioni di un soggetto autore di una rapina ai danni della persona offesa. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si limita a riproporre censure già formulate in appello e già disattese dai giudici di merito, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto su cui fondare il dissenso. In concreto, la sentenza di merito aveva valorizzato le dichiarazioni del dichiarante, riscontrate dalla messaggistica allegata alla querela, in parte dalla deposizione della persona offesa e dall'individuazione dell'autovettura usata nei fatti come appartenente all'indagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici perché meramente riproduttivi di quelli già dedotti in appello e già scrutinati negativamente in modo congruo dai giudici di merito, e ha ribadito che nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio, perché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
  • L'atto di impugnazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; la mera reiterazione delle censure di merito le rende apparenti e quindi inammissibili.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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