Cassazione Civile, Ordinanza n. 31066/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che l'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 estendesse il regime agevolato anche a chi avesse già versato integralmente le imposte, con esclusione dei soli soggetti esercenti impresa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014: secondo la ricorrente, la norma sarebbe applicabile soltanto a chi avesse "versato imposte per il triennio 1990-1992", con esclusione dei casi in cui il versamento fosse stato effettuato dal sostituto d'imposta, e quindi dal datore di lavoro, in favore del percettore del reddito. La resistente, quale erede del contribuente, ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il rimborso previsto dall'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 in favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990 può essere richiesto non solo dal sostituto d'imposta che ha eseguito il versamento, ma anche dal percettore delle somme assoggettate a ritenuta, nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale sotteso alla sostituzione d'imposta. Ha inoltre richiamato come conferma l'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, che ha incluso tra i beneficiari i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, mentre nulla è stato disposto sul contributo unificato nei suoi confronti.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
"hanno versato imposte per il triennio 1990-1992"
Il beneficio di rimborso per i contribuenti colpiti dal sisma siciliano del 1990 spetta anche al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, non soltanto al sostituto d'imposta che abbia materialmente effettuato il versamento.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
È richiamato come conferma della legittimazione del lavoratore dipendente a ottenere il rimborso in relazione alle ritenute subite, incidendo sulle modalità di esecuzione del rimborso.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali collegate a eventi sismici e sostituzione d'imposta, la legittimazione a chiedere il rimborso non spetta soltanto al soggetto che ha materialmente eseguito il versamento, ma anche al contribuente sul quale la ritenuta è stata operata, se titolare del rapporto sostanziale d'imposta.
- La locuzione normativa che fa riferimento ai soggetti che "hanno versato" le imposte deve essere letta in coerenza con la struttura del rapporto di sostituzione d'imposta e con la posizione sostanziale del percettore del reddito, evitando esclusioni meramente formali.
- Una disciplina successiva che intervenga sulle modalità di esecuzione del rimborso può costituire conferma interpretativa dell'ambito soggettivo dei beneficiari già desumibile dalla norma agevolativa originaria.
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