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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16084/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 388 c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale aveva ritenuto ostativa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in ragione di un unico precedente specifico a carico dell'imputata; secondo la ricorrente la giurisprudenza della Cassazione richiede, per configurare l'"abitualità" ostativa, che l'autore abbia commesso almeno due illeciti, oltre a quello oggetto del processo, anche se successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto ostativa la causa di non punibilità sulla base di un solo precedente. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U., Tushaj) secondo cui l'abitualità si configura quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame e che il giudice può tener conto anche di illeciti successivi, di condanne non definitive e di reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha interpretato che l'ostatività per "abitualità" richiede che l'autore abbia commesso almeno due illeciti oltre quello in esame, potendosi considerare anche illeciti successivi e valutazioni precedenti di non punibilità.

  • art. 388 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui l'imputata è stata condannata; citata in quanto fatto storico-penale al centro del procedimento.

  • Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata che precisa il criterio interpretativo dell'"abitualità": essa si verifica con almeno due illeciti oltre quello processuale e il giudice può considerare anche illeciti successivi, condanne non definitive e precedenti valutazioni di non punibilità ex art. 131-bis.

Massime di principio

  • Per escludere la causa di non punibilità ex art. 131-bis per "abitualità" non basta un solo precedente specifico: sono necessari almeno due illeciti ulteriori, oltre il reato per cui si procede.
  • Ai fini della valutazione dell'abitualità il giudice può considerare illeciti commessi anche successivamente al fatto giudicato, nonché condanne non definitive e reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis.
  • La semplice esistenza di un precedente non è automaticamente ostativa alla non punibilità: occorre una valutazione concreta e numerica (almeno due altri illeciti) della condotta nel suo complesso.
  • In caso di errata applicazione di questi criteri da parte del giudice di merito, la Cassazione può annullare la sentenza e rinviare per un nuovo giudizio specificamente sul punto.
  • Per la difesa è utile documentare e prospettare in modo chiaro lo stato giudiziario di eventuali precedenti (anche non definitivi o già valutati ai sensi dell'art. 131-bis) per evitare una valutazione distorta dell'"abitualità".

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