Cassazione Penale, Sentenza n. 17792/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per reati connessi al fallimento della Bortoluzzi Francesco s.a.s.: Dario impugnava la ritenuta responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale (contestando sia l'elemento oggettivo del depauperamento sia il dolo), e le statuizioni civili a favore dell'arch. Parcianello; Francesco contestava analoghe censure sul piano di concorrente extraneus rispetto alle cessioni immobiliari (in particolare l'acquisto dell'immobile da Ediltambre) e la mancanza del dolo; Johnny deduceva più motivi relativi all'inesistenza di responsabilità per specifiche cessioni (distinguendo tra i capi 2-B e 2-C), alla mancanza di natura distrattiva di alcune operazioni, all'anomalia delle dilazioni di pagamento e all'assenza del dolo, nonché all'insufficiente motivazione circa la sua partecipazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Dario e Francesco Bortoluzzi e ha rigettato (infondato) il ricorso di Johnny Bortoluzzi. In sostanza è stata confermata la qualificazione delle operazioni contestate come distrattive: le cessioni con accollo non liberatorio e le dilazioni anomale sono state ritenute idonee a creare un pericolo concreto per i creditori e indici di fraudolenza; il dolo è stato considerato presente in forma generica (volontà di destinare il patrimonio a diversa funzione rispetto alla garanzia dei creditori). Per effetto dell'inammissibilità/rigetto, Dario e Francesco sono condannati al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; Johnny è condannato alle spese processuali. Tutti i ricorrenti sono condannati in solido alla rifusione delle spese della parte civile (importo indicato nel provvedimento: euro 3.510 oltre accessori).
Norme richiamate
Legge fallimentare (R.D. 267/1942), art. 216, comma 1
La norma configura la bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di pericolo concreto: la condotta che determina un depauperamento del patrimonio o che sia idonea a porre in pericolo le ragioni dei creditori integra l'atto distrattivo; rileva anche l'accollo non liberatorio come forma che può celare distrazione di patrimonio
Legge fallimentare (R.D. 267/1942), art. 219, comma 2, n. 1
Prevede l'aggravante della continuazione fallimentare; nella fattispecie la Corte rileva che la pena è stata determinata senza applicare tale aggravante, a conferma della specifica contestazione ad personam dei singoli capi
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali per i ricorrenti; applicato per irrogare le spese e la sanzione in favore della Cassa delle ammende a titolo equitativo per l'inammissibilità dovuta a colpa
Costituzione, art. 41
Citata in motivazione per ricordare che il diritto d'iniziativa economica è riconosciuto ma le operazioni economiche lecite possono comunque integrare strumento di frode se, in concreto, pregiudicano i creditori
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es.: Sez. U, Passarelli; Sez. 5, n. 48061/2019; Sez. 5, n. 15803/2019 ecc.)
La Corte richiama precedenti che confermano i principi: l'accollo non liberatorio e le cessioni con corrispettivi anomali possono integrare bancarotta per distrazione; il dolo richiesto è generico (volontà di destinare il patrimonio a diversa funzione) e per l'extraneus è sufficiente la consapevolezza di contribuire ad un depauperamento
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto: va valutata ex ante l'idoneità della condotta a mettere in pericolo le ragioni dei creditori, non il risultato effettivo ex post
- La cessione di beni gravati da ipoteca mediante accollo non liberatorio (cioè senza liberare il venditore dal debito) può integrare un atto distrattivo se, in concreto, priva la società di attivi mantenendo le passività a suo carico
- La dilazione anomala o il corrispettivo fittizio/insufficiente nelle cessioni (es. pagamenti molto dilazionati o contestazioni artificiose dello stato dei beni) sono indici rilevanti di fraudolenza
- Il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta è di natura generica: è sufficiente la consapevole volontà di sottrarre al patrimonio la sua funzione di garanzia per i creditori; non è necessario provare la conoscenza dello stato di dissesto
- Per l'extraneus concorrente è sufficiente la consapevolezza che la propria condotta contribuisca al depauperamento del patrimonio sociale, non la conoscenza completa del piano criminoso
- La costituzione di societa' ad hoc immediatamente prima delle cessioni, la compagine familiare/professionale legata al dominus e l'assenza di reali tentativi di risanamento sono fattori fortemente indiziari di finalità distrattiva
- Ricorsi reiterativi o basati su valutazioni ex post della congruità economica degli atti rischiano di essere dichiarati inammissibili o rigettati quando la motivazione di merito abbia adeguatamente valutato gli indici di pericolo concreto
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