Cassazione Penale, Sentenza n. 45713/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per furto contestando l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (furto su cose esposte alla pubblica fede). Sostiene che il portafogli sottratto dall'interno del cabinato di una piattaforma aerea parcheggiata con le serrature aperte non può ritenersi "esposto alla pubblica fede" in quanto lasciato incustodito in quel luogo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la censura, confermando che la circostanza aggravante opera quando il bene è stato lasciato dal proprietario senza diretta e continua custodia per "necessità" o per "consuetudine" e che ciò comprende anche beni collocati all'interno di veicoli o cabinati usati come base logistica per l'attività lavorativa. Nel caso di specie la vittima, impegnata in lavori edili, aveva lasciato il portafogli nel cabinato della piattaforma aerea per necessità e comodità di custodia: pertanto l'aggravante è stata ritenuta configurata. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 625, comma 1, n. 7
La Corte interpreta la norma nel senso che la "esposizione alla pubblica fede" comprende i casi in cui il proprietario lascia beni mobili senza continua custodia per necessita' o consuetudine; rientrano anche beni lasciati all'interno di veicoli o cabinati usati come base logistica per la giornata lavorativa.
Legge n. 176 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamata in relazione alla modalità processuale: il ricorso è stato trattato nelle forme di cui a tale norma (procedimento semplificato/istruttorio), senza che ciò incida sulla valutazione di merito della questione sostanziale.
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019 (Lucchiari)
Richiamata quale principio orientativo: per "pubblica fede" va inteso il senso di affidamento del proprietario che lascia una cosa incustodita per ragioni di necessita' o consuetudine; la tutela aggravata deve estendersi anche a beni lasciati nel veicolo per esigenze ordinarie di vita e lavoro.
Massime di principio
- La circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p. si applica quando il bene è stato lasciato senza diretta e continua custodia per ragioni di necessità o consuetudine, anche se collocato in un veicolo o cabinato parcheggiato sulla pubblica via.
- L'uso del veicolo o di un cabinato come "base" temporanea per svolgere l'attività lavorativa o per esigenze ordinarie rafforza l'idea che il bene sia esposto alla pubblica fede; la mera apertura delle serrature non esclude automaticamente l'aggravante.
- Per contrastare l'applicazione dell'aggravante il difensore deve dimostrare che il bene non era stato lasciato per necessità/consuetudine (es. era occultato, non accessibile, custodito in modo effettivo, o che la situazione non era temporanea), oppure che la descrizione fattuale dei giudici di merito è infondata.
- Fattori rilevanti per la valutazione: funzione del veicolo sul luogo (base di lavoro), durata e ragione del deposito, natura dell'oggetto (difficoltà di trasporto, rilevanza per la vita quotidiana), e modalità di custodia adottate dal proprietario.
- In casi analoghi i giudici tendono a privilegiare una valutazione sostanziale della necessità/consuetudine rispetto a formalismi (es. serrature aperte), quindi è utile documentare comportamenti alternativi per evitare l'aggravante.
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