Cassazione Penale, Ordinanza n. 26940/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania per una serie di violazioni della normativa edilizia e per arbitraria occupazione di suolo pubblico. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che gli illeciti andassero attribuiti non a lui ma alla madre, indicata come soggetto che aveva disposto le opere edilizie; ha inoltre affermato che la sua sola presenza sul luogo non sarebbe sufficiente a fondare la responsabilità penale. Ha anche lamentato che la Corte d'appello avesse erroneamente respinto la richiesta di escutere la madre ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse meramente reiterativa di argomentazioni già proposte in appello e già disattese, quindi priva della necessaria specificità, e comunque diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova non consentita in sede di legittimità. Quanto alla mancata audizione della madre, la doglianza è stata giudicata generica perché il ricorrente non aveva indicato dove, come e quando la richiesta fosse stata formulata in appello, né aveva impugnato formalmente l'eventuale ordinanza di rigetto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
limita il sindacato di legittimità ai vizi di violazione di legge e ai vizi motivazionali nei termini consentiti; non consente censure sulla mera persuasività o adeguatezza della motivazione né una nuova valutazione del merito.
richiamato dalla difesa in relazione all'attribuzione dei fatti a soggetto diverso dall'imputato; la Corte non ha ritenuto fondata la censura.
la richiesta di audizione in appello della testimone indicata è stata ritenuta dedotta in modo generico, senza indicazione delle modalità e senza formale impugnazione dell'eventuale ordinanza di rigetto.
art. 24 Cost.
richiamato dalla difesa a sostegno delle doglianze, senza specifica autonoma decisività nel giudizio di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili censure che si limitino a riproporre, senza reale critica argomentata, motivi già devoluti al giudice di merito e da questi disattesi: tali doglianze difettano di specificità e sono inammissibili.
- Il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità è circoscritto alla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non sono ammesse contestazioni sulla maggiore o minore persuasività, completezza o puntualità del ragionamento decisorio.
- Non può essere chiesta in cassazione una diversa lettura delle prove o una nuova comparazione del materiale probatorio al fine di ottenere una conclusione di merito diversa da quella raggiunta nei gradi precedenti.
- Le doglianze relative all'omessa ammissione o audizione di una prova in appello devono essere specifiche: occorre indicare in modo puntuale se, dove e quando la richiesta sia stata formulata e, se del caso, impugnare formalmente il provvedimento reiettivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla decisione.
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