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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21743/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata della controversia, rilevata sulla base dell'integrale pagamento delle somme dovute e comprovate dal ricorrente. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006 e poi confermato nei gradi di merito dalla CTP e dalla CTR. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello. Nel corso del giudizio di legittimità la causa è stata più volte rinviata, prima per il decesso del difensore del ricorrente e poi per consentire verifiche sull'eventuale definizione agevolata della controversia. Con memoria finale il ricorrente ha dedotto di avere integralmente versato le somme dovute, come quantificate dall'Amministrazione finanziaria, producendo prova del pagamento. Alla luce di tale adempimento, la Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della lite e ha dichiarato estinto il giudizio.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato come base normativa della definizione agevolata della controversia fiscale

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    richiamata come legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018

  • IRPEF

    imposta oggetto dell'avviso di accertamento

  • IRAP

    imposta oggetto dell'avviso di accertamento

  • IVA

    imposta oggetto dell'avviso di accertamento

Massime di principio

  • Quando il contribuente dimostra l'integrale pagamento delle somme dovute nell'ambito di una procedura di definizione agevolata della lite fiscale, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La verifica dell'intervenuta definizione agevolata può essere compiuta anche in sede di legittimità, sulla base delle deduzioni e della prova documentale prodotte dalla parte interessata.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata dalla decisione e possono essere poste a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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