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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14783 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva recuperato il credito d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato, perché gli investimenti agevolati consistevano in lavori di impermeabilizzazione, ampliamento e miglioramento di locali condotti in locazione. La società sosteneva che il beneficio spettasse anche per opere non rimovibili realizzate su beni di terzi e denunciava inoltre un difetto di motivazione della sentenza d’appello per il mancato esame della documentazione di spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della CTR, ritenendo legittimo il recupero del credito d’imposta. Le spese sostenute su immobili di terzi sono agevolabili solo se riguardano beni nuovi, autonomi, individualmente identificabili, fiscalmente ammortizzabili e rimovibili al termine della locazione, tali da poter essere contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali. Le opere prive di autonomia funzionale, incorporate nell’immobile altrui e non separabili costituiscono invece costi o immobilizzazioni immateriali non agevolabili ai sensi della norma. La società non aveva dimostrato la sussistenza di tali requisiti. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’Agenzia non aveva depositato tempestivo controricorso né partecipato all’udienza.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

    Il credito spetta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, fiscalmente ammortizzabili. Per opere eseguite su immobili di terzi è necessario dimostrare che esse abbiano autonomia funzionale e individualità e possano essere rimosse e utilizzate separatamente al termine del rapporto.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68, oggi artt. 103 e 104

    Requisiti di ammortizzabilità fiscale dei beni strumentali.

    Il richiamo individua i beni strumentali fiscalmente ammortizzabili che possono rientrare nell’agevolazione. Le spese prive di autonomia e incorporate in beni di terzi non costituiscono beni strumentali autonomi agevolabili.

  • Cassazione, sentenze n. 28535/2013, n. 22693/2013 e n. 11640/2013

    Le spese incrementative su immobili locati rilevano solo se i costi possono essere contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali, perché relativi a opere dotate di autonoma funzionalità e individualità.

    La Corte applica il principio secondo cui le opere inseparabili dall’immobile di terzi sono meri costi deducibili o immobilizzazioni immateriali e non danno diritto al credito d’imposta; sono invece agevolabili le opere autonome, separabili e riutilizzabili.

Massime di principio

  • Per ottenere un credito d’imposta riferito a investimenti effettuati su beni di terzi non è sufficiente aver sostenuto una spesa o aver migliorato l’immobile: occorre dimostrare che l’intervento costituisca un bene nuovo, autonomo, identificabile e fiscalmente ammortizzabile.
  • Le opere strutturalmente incorporate nell’immobile, come ristrutturazioni, ampliamenti o impermeabilizzazioni non separabili, normalmente non sono considerate investimenti agevolabili in beni strumentali.
  • L’onere della prova grava sul contribuente, che deve documentare natura, autonomia funzionale, modalità di contabilizzazione e, quando rilevante, possibilità di rimozione e riutilizzo dell’opera.
  • La classificazione contabile tra immobilizzazioni materiali può costituire un elemento utile, ma deve riflettere caratteristiche oggettive dell’investimento e non è sufficiente da sola a dimostrare il diritto all’agevolazione.
  • In assenza della prova dei requisiti richiesti, l’Amministrazione finanziaria può recuperare il credito d’imposta utilizzato, anche se la spesa è stata effettivamente sostenuta.

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