Sentenza n. 634/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: - del decreto dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane settore 2, Gestione giuridica del personale e relazioni sindacali, n. -OMISSIS- dell’1.7.2025, di approvazione della graduatoria definitiva di merito per il profilo professionale di istruttore amministrativo e nomina vincitori; - del decreto dirigenziale Dipartimento Organizzazione e Risorse umane settore 2 Gestione giuridica del personale e relazioni sindacali n. -OMISSIS- del 6.3.2025, di approvazione della graduatoria provvisoria di merito per il profilo di istruttore amministrativo; - del verbale n.-OMISSIS- del 20.5.2025 con cui la Commissione esaminatrice ha esaminato il ricorso in autotutela del ricorrente e confermato la valutazione resa, rigettando l’istanza; - della nota prot. -OMISSIS- del 24.6.2025, emessa dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con cui è stata comunicata la decisione della Commissione esaminatrice di rigetto dell’istanza in autotutela di rettifica del punteggio; - nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie provvisoria e definitiva di una procedura valutativa per progressione all’Area degli Istruttori, nonché il rigetto dell’istanza di rettifica del punteggio
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato alla procedura valutativa indetta dalla Regione Calabria per la copertura di posti nell’Area degli Istruttori, profilo di istruttore amministrativo. Nella graduatoria provvisoria e in quella definitiva gli sono stati attribuiti 2 punti per incarichi di specifiche responsabilità. Egli ha sostenuto che avrebbero dovuto essergli riconosciuti ulteriori 2 punti per altri incarichi e responsabilità documentati nella domanda, con conseguente collocazione tra i vincitori. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dell’avviso di selezione, dei criteri fissati dalla Commissione e dell’art. 84 del CCNL 22 novembre 2022, nonché eccesso di potere per istruttoria superficiale e insufficiente e motivazione parziale, errata e apparente. Con il secondo motivo ha dedotto disparità di trattamento, sostenendo che la Commissione, in sede di autotutela, avrebbe riconosciuto ad altri candidati punteggi per incarichi analoghi a quelli da lui prodotti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la scelta della Commissione di valutare soltanto gli incarichi formalmente conferiti e riconducibili alla disciplina dell’art. 84 del CCNL, secondo quanto previsto dall’avviso. Tale disciplina presuppone il formale conferimento dell’incarico da parte di un soggetto competente, l’assoggettamento dello stesso allo speciale regime giuridico e indennitario e la relativa imputazione di spesa. Le attestazioni relative agli incarichi del 2021 non sono state ritenute idonee perché costituite da uno schema privo di protocollo, nota di trasmissione e firma avente valore legale. Gli altri incarichi non sono stati ritenuti riconducibili all’art. 84: quello relativo alle scritture inventariali non conteneva riferimenti alla disciplina speciale né al regime economico e non era accompagnato da documentazione finanziaria; la partecipazione al Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali comportava indennità superiori alla soglia prevista; la nomina a referente per la pubblicazione degli atti non indicava il regime giuridico né era corredata da prospetti di pagamento; la partecipazione a un Progetto Obiettivo rientrava nel ciclo della performance; la partecipazione alla Commissione di dismissione dei beni regionali era retribuita come lavoro straordinario ed era riferibile alle mansioni ordinarie. Quanto alla disparità di trattamento, il ricorrente non ha fornito prova puntuale né dell’effettiva valutazione favorevole dei titoli degli altri candidati né dell’identità o analogia dei titoli. In ogni caso, il TAR ha rilevato differenze documentali e sostanziali tra gli incarichi del ricorrente e quelli eventualmente riconosciuti agli altri candidati. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 dell’avviso di selezione
La procedura è basata sui seguenti elementi di valutazione [...] incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 84 del CCNL 22.11.2022
Sono valutabili gli incarichi di specifiche responsabilità formalmente conferiti, attinenti al profilo e posseduti secondo i termini stabiliti dall’avviso; il candidato deve documentare il conferimento formale.
art. 84 CCNL 22 novembre 2022
Per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale [...] può essere riconosciuta [...] una indennità
L’indennità e la relativa tipologia di incarico presuppongono un conferimento formale, compiti ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie, uno speciale regime giuridico e indennitario e la relativa imputazione di spesa.
art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001
Richiamato dall’avviso per individuare le pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini dell’esperienza professionale valutabile.
art. 13 l.r. Calabria 26 agosto 1992, n. 15
Richiamato quale base normativa dell’incarico di componente della Commissione di dismissione dei beni regionali, distinto dagli incarichi per specifiche responsabilità perché retribuito mediante lavoro straordinario.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione in una procedura selettiva degli incarichi di specifiche responsabilità disciplinati dalla contrattazione collettiva, non è sufficiente la mera attestazione dello svolgimento di attività ulteriori: il candidato deve comprovare il formale conferimento dell’incarico da parte del soggetto competente e la sua riconducibilità allo speciale regime giuridico e indennitario previsto dalla disciplina collettiva.
- La previsione dell’avviso di selezione che richiede incarichi conferiti con atto formale esclude il riconoscimento di incarichi risultanti da documenti privi di protocollo, nota di trasmissione o sottoscrizione avente valore legale, quando tali elementi non consentano di provare l’effettivo conferimento dell’incarico.
- Un incarico può essere valutato come specifica responsabilità soltanto se comporta compiti ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie e risulta collegato al relativo trattamento economico; attività svolte nell’ambito di progetti-obiettivo, della performance o remunerate come lavoro straordinario non sono per ciò solo riconducibili agli incarichi di specifica responsabilità.
- La censura di disparità di trattamento richiede un’allegazione e una prova puntuali dell’identità o sostanziale analogia delle situazioni comparate e dell’effettiva valutazione favorevole dei titoli dei candidati assunti come tertium comparationis; il mero richiamo generico a riesami o attribuzioni di punteggio non è sufficiente.
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