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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32663/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (leasing)

La controversia

La società concedente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento dell'utilizzatrice per un credito derivante da un contratto di leasing immobiliare risolto per inadempimento prima della dichiarazione di fallimento. In primo grado il credito è stato ammesso solo in parte e, soprattutto, il giudice delegato ha ritenuto applicabile l'art. 1526 c.c. in luogo dell'art. 72-quater l.f., escludendo l'ammissione dei canoni insoluti e valorizzando l'obbligo di restituzione dei canoni incassati. L'opposizione allo stato passivo è stata rigettata dal Tribunale, che ha qualificato il leasing come traslativo, ha ritenuto nulla la clausola contrattuale che consentiva al concedente di trattenere tutti i canoni scaduti e maturati sino alla restituzione dell'immobile, ha riconosciuto alla concedente solo l'equo compenso per l'uso del bene e un risarcimento del danno limitato al deprezzamento del bene, con conseguente condanna alla restituzione di parte rilevante dei canoni percepiti. Nel ricorso per cassazione la concedente ha censurato: 1) l'erronea qualificazione della fattispecie e l'erronea applicazione dell'art. 1526 c.c., sostenendo che il leasing dovesse essere disciplinato diversamente e che non potesse essere esclusa l'applicazione dell'art. 72-quater l.f., anche alla luce della l. n. 124/2017; 2) l'erronea dichiarazione di nullità della clausola contrattuale che regolava gli effetti della risoluzione e la trattenuta dei canoni, lamentando che il Tribunale avesse valutato unitariamente una clausola articolata in più previsioni; 3) l'erronea quantificazione del danno, contestando il criterio seguito dal Tribunale, ritenuto iniquo e tale da produrre una sproporzione a danno della concedente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della l. n. 124/2017, continua ad applicarsi in via analogica l'art. 1526 c.c. e non l'art. 72-quater l.f.; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il Tribunale aveva motivato in modo contraddittorio sulla clausola contrattuale di confisca/trattenuta dei canoni, dichiarandola nulla ma al tempo stesso prendendola in considerazione solo parzialmente e senza una coerente verifica della sua eventuale riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il decreto del Tribunale di Biella è stato quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 93 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    domanda di ammissione al passivo

    richiamato quale base procedurale dell'insinuazione al passivo del credito del concedente

  • art. 72-quater l.f.

    ritenuto non applicabile alla fattispecie di leasing traslativo risolto prima del fallimento

  • art. 1526 c.c.

    applicabile in via analogica ai contratti di leasing traslativo risolti prima della l. n. 124/2017; l'equo compenso copre il godimento del bene e il deprezzamento, mentre il danno del concedente va considerato separatamente

  • art. 1223 c.c.

    il risarcimento del danno patrimoniale deve essere integrale e comprende danno emergente e lucro cessante

  • art. 1382 c.c.

    la clausola penale può predeterminare il risarcimento del danno dovuto al concedente

  • art. 1384 c.c.

    il giudice può ridurre d'ufficio la penale manifestamente eccessiva, quale criterio applicabile anche nel contesto dell'art. 1526 c.c.

  • L. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140

    non ha efficacia retroattiva; si applica alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge

Massime di principio

  • Nei contratti di leasing finanziario qualificabili come leasing traslativo, se la risoluzione per inadempimento è anteriore all'entrata in vigore della l. n. 124/2017, continua a trovare applicazione in via analogica l'art. 1526 c.c., e non l'art. 72-quater l.f., anche quando il fallimento dell'utilizzatore intervenga successivamente.
  • L'equo compenso ex art. 1526 c.c. remunera il godimento del bene e il suo deprezzamento per l'uso, ma non assorbe il risarcimento del danno spettante al concedente, che deve essere oggetto di autonoma considerazione.
  • Se il contratto prevede una clausola che predetermina gli effetti economici della risoluzione o il danno del concedente, il giudice deve esaminarla nella sua interezza e verificare se sia lecita, eventuale, oppure manifestamente eccessiva, potendo operare la riduzione equitativa anche d'ufficio.
  • In sede di insinuazione al passivo, il concedente che invochi il risarcimento del danno deve formulare una domanda completa e coerente, tale da consentire al giudice di valutare sia l'eventuale clausola penale sia la congruità della somma richiesta alla luce del valore del bene e dell'interesse all'adempimento.
  • Il risarcimento del danno da inadempimento va ricostruito secondo il criterio dell'integrale reintegrazione del pregiudizio, comprendendo, se provati, sia il danno emergente sia il lucro cessante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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