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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08473/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti. Ha quindi confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo contestava la conferma della responsabilità, sostenendo l'assenza di condotte riconducibili a resistenza e, per una delle imputate, l'insussistenza del concorso nel reato. La Corte ha però ritenuto che la condotta della donna, che si era frapposta tra i militari e il compagno destinatario di arresto, aveva urlato intimando ai carabinieri di andarsene e aveva così favorito la reazione dell'altro imputato, integrasse sia concorso morale sia contributo materiale al reato ex art. 337 c.p. Un secondo motivo, comune a entrambi, riguardava il trattamento sanzionatorio: si lamentava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e infraquinquennale. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il divieto di prevalenza posto dall'art. 69, comma 4, c.p. opera anche rispetto alle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., non essendo estensibili alle stesse le declaratorie di illegittimità costituzionale richiamate dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche la condotta di chi, pur non usando personalmente violenza, istiga e rafforza l'altrui azione ostativa e si frappone fisicamente agli operanti impedendo l'arresto.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva nei casi previsti; tale divieto è ritenuto applicabile alle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non rientrano nell'area delle pronunce di illegittimità costituzionale richiamate dai ricorrenti ai fini del superamento del divieto di prevalenza sulla recidiva.

  • art. 89 c.p.

    Richiamato solo per indicare il tipo di attenuanti speciali oggetto delle pronunce di incostituzionalità non estensibili al caso in esame.

  • art. 116, secondo comma, c.p.

    Richiamato solo per indicare un'ulteriore ipotesi di attenuante speciale menzionata nelle pronunce di incostituzionalità non applicabili alle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale può rispondere a titolo di concorso anche chi, senza porre in essere direttamente l'azione violenta o minacciosa, rafforzi l'altrui condotta ostativa e ne agevoli l'efficacia con interventi intimidatori o con la materiale interposizione tra gli operanti e il destinatario dell'atto.
  • La condotta di resistenza può risultare integrata da un contributo sia morale sia materiale: l'istigazione o il rafforzamento dell'altrui reazione illegittima, uniti all'ostacolo fisico all'operato dei pubblici ufficiali, sono sufficienti a fondare la responsabilità concorsuale.
  • Il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva ex art. 69, comma 4, c.p. opera anche in relazione alle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., salvo specifiche e non estensibili ipotesi di illegittimità costituzionale riguardanti attenuanti con diversa struttura o specialità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già disattese in appello e risultanti manifestamente infondate alla luce della motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeRecidiva

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