Cassazione Penale, Sentenza n. 5655/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio continuato e di ricettazione di parti di veicoli provento di furto. Deduce violazione degli artt. 546, 125, 192, 195 e 533 c.p.p. e dei criteri della prova liberatoria, contestando la carenza e il travisamento della motivazione; contesta l'accertamento dell'elemento soggettivo, sostenendo di essere stato semplicemente il giardiniere/autista del proprietario della villa e di avere svolto esclusivamente la funzione di aprire il cancello con le chiavi, all'oscuro delle attività illecite. Sostiene inoltre omissione di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato esame dell'attendibilità oggettiva delle prove, nonché l'omessa valutazione dell'istanza di assoluzione per insufficienza di prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione esaustiva, valorizzando le dichiarazioni del ricorrente secondo cui era in possesso delle chiavi del cancello e dei box, veniva chiamato ripetutamente per aprire il cancello e aveva progressivamente compreso la provenienza illecita dei veicoli e agevolato l'accesso per il deposito delle auto rubate. Per tali ragioni la Corte ha confermato la responsabilità per riciclaggio e ricettazione, ha rilevato che al ricorrente erano stati riconosciuti due vizzi attenuanti e il beneficio del minimo edittale nonostante precedenti, e ha disposto la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale riferita ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità rispetto alla motivazione di merito resa dalla Corte di appello
Principio di legalità e limiti del giudizio di impugnazione: la Suprema Corte ricorda che non può sostituirsi ai giudici di merito per rivalutazioni di fatto non manifestamente illogiche o contraddittorie
Regole sull'onere della prova e valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che la valutazione delle dichiarazioni e delle ammissioni del ricorrente fosse congrua e sufficiente per accertare la consapevolezza e la partecipazione
Disposizioni sulla motivazione delle sentenze; la Corte ha giudicato la motivazione della Corte di appello adeguata e non lacunosa
Norma che disciplina la decisione sulla inammissibilità o rigetto del ricorso in cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso del destinatario
Massime di principio
- La semplice sussistenza di un ruolo di "autista" o di "colui che apre il cancello" non esclude responsabilità penale se sussiste consapevolezza della provenienza illecita dei beni e la volontà di agevolare l'attività illecita
- Le confessioni o ammissioni rese dall'imputato, anche parziali, possono costituire elemento decisivo per ricostruire l'elemento soggettivo se coerenti con altri elementi fattuali (ripetizione del comportamento, possesso di chiavi, modalità operative)
- Il giudizio di legittimità è ristretto: non rientrano in sede di cassazione valutazioni alternative di merito se la motivazione dei giudici di merito risulta logica, coerente e non manifestamente contraddittoria
- Per contestare efficacemente la motivazione è necessario dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o l'omissione di argomentazioni essenziali, non la semplice proposta di una diversa lettura dei fatti
- Sul punto del trattamento sanzionatorio, l'assenza di una motivazione puntuale può essere censurata, ma se i giudici di merito hanno indicato il percorso motivazionale (es. riconoscimento di attenuanti e applicazione del minimo edittale) la censura è difficile da sostenere in cassazione
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