Cassazione Civile, Ordinanza n. 10417/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tra due soggetti privati e un condominio, sfociato in appello contro una sentenza del Tribunale di Varese. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo, ritenendo che la notificazione della sentenza di primo grado, eseguita il 30 settembre 2016 presso il domicilio eletto in cancelleria, fosse idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni; l'atto di appello era stato invece notificato solo il 1 marzo 2017. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado era stata notificata direttamente alla parte e non al difensore, quindi senza efficacia ai fini della decorrenza del termine breve. Con il secondo motivo hanno censurato la decisione d'appello evidenziando che, nell'atto introduttivo del primo grado, pur avendo eletto domicilio presso la cancelleria del Tribunale di Varese, avevano anche dichiarato di voler ricevere comunicazioni e notificazioni processuali all'indirizzo PEC del difensore. La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo, affermando che, quando la parte indica un indirizzo PEC del difensore per ricevere anche le notificazioni, la notificazione della sentenza effettuata presso il domiciliatario fisico anziché via PEC non fa decorrere il termine breve di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla regola per cui l'indicazione della PEC del difensore, se estesa anche alle notificazioni e non limitata alle sole comunicazioni, rende necessaria la notificazione telematica della sentenza per far decorrere il termine breve di impugnazione; la notifica eseguita presso la cancelleria non è idonea a tale effetto.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al luogo e alle modalità delle notificazioni alle parti costituite; la Corte ne esclude l'idoneità, nel caso concreto, a far decorrere il termine breve quando la parte abbia eletto la ricezione telematica delle notificazioni.
Richiamato in relazione alla notificazione della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione; la notificazione non effettuata secondo il canale telematico indicato dalla parte non produce tale effetto.
art. 82 del r.d. n. 37 del 1934
Citate come base dell'elezione di domicilio; la Corte precisa che l'elezione di domicilio fisico non prevale, nel caso in cui la parte abbia anche indicato la PEC come canale per le notificazioni, dovendosi procedere in via telematica.
Massime di principio
- Se una parte, pur avendo eletto domicilio fisico, indica anche un indirizzo di posta elettronica certificata del difensore per ricevere le notificazioni processuali, la notificazione della sentenza deve essere eseguita in via telematica per essere idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
- La notifica della sentenza effettuata in un luogo diverso da quello che, in concreto, risulta prescritto dalla parte come canale per le notificazioni non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
- Ai fini della decorrenza del termine breve, rileva la concreta portata della dichiarazione della parte in ordine al canale di ricezione delle notificazioni, non essendo sufficiente una mera notificazione al domiciliatario fisico quando la parte abbia esteso la domiciliazione alla PEC del difensore.
Come è indicizzato
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