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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05797/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di espropriazione presso terzi promossa per il recupero di un credito di modesto importo. La debitrice esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo, da un lato, un proprio controcredito da portare in compensazione e, dall'altro, un impedimento all'adempimento derivante dalla ricezione di un pignoramento esattoriale con ordine di pagamento diretto delle somme dovute alla creditrice procedente. Dopo la sospensione della procedura e la riassunzione davanti al giudice del merito, la creditrice ha chiesto anche l'accertamento di un proprio credito nei confronti della debitrice, superiore a euro 5.100. Il Tribunale ha però ritenuto che il valore della causa fosse determinato solo dal credito azionato in esecuzione e che la domanda della creditrice non fosse una vera riconvenzionale, ma solo una difesa contro l'eccezione di compensazione; perciò ha declinato la competenza per valore in favore del Giudice di pace. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha censurato, con due motivi, sia la tempestività della pronuncia di incompetenza, sostenendo che essa fosse stata resa oltre il limite processuale previsto, sia l'erroneità della qualificazione della propria domanda come non riconvenzionale e quindi la conseguente errata determinazione del valore della causa.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito abbia correttamente rilevato la questione di competenza dopo l'integrazione del contraddittorio, senza che sia imposto dalla legge di decidere la questione già alla prima udienza. Ha invece accolto il secondo motivo, qualificando la domanda proposta dalla creditrice come vera e propria domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento di un controcredito; tale domanda, astrattamente pari o superiore alla soglia di competenza del Giudice di pace, incide sul valore complessivo della controversia e radica la competenza del Tribunale. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il rito camerale e il termine di deposito dell'ordinanza.

  • art. 183 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente come termine oltre il quale sarebbe tardiva la pronuncia di incompetenza; la Corte esclude che da esso derivi un obbligo di decisione immediata della questione di competenza.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato come limite temporale per la rilevazione/decisione dell'incompetenza; la Corte afferma che, una volta integro il contraddittorio, la questione può essere rilevata e decisa anche in momento successivo alla prima udienza.

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul valore e sulla competenza per valore del giudice di pace.

  • art. 10 c.p.c.

    la Corte afferma che, ai fini della competenza per valore, il cumulo delle domande proposte nello stesso processo nei confronti del medesimo soggetto va valutato secondo la regola generale del cumulo.

  • art. 17 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il criterio del valore nella esecuzione forzata attiene alla competenza per valore e non a quella per materia o funzionale, con conseguente necessaria interazione con la disciplina del cumulo di domande.

  • art. 35 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pronuncia sulla competenza; il testo non ne esplicita un'autonoma ratio nella decisione.

  • art. 164 c.p.c.

    citato ipoteticamente dalla Corte per affermare che, anche a fronte di nullità della domanda, il giudice adito conserva il potere di rilevarla e di consentirne la sanatoria.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è giustificata oltre il dato letterale della norma per la presenza di ragioni eccezionali, come precisato dalla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 77 del 7/03/2018

    richiamata per legittimare la compensazione delle spese anche oltre il testo letterale dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

  • Cass. 27/11/2024, n. 30581

    richiamata come precedente conforme sull'applicazione combinata degli artt. 17 e 10 c.p.c. ai fini della competenza per valore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di competenza, il giudice può rilevare e decidere l'incompetenza per valore anche dopo l'integrazione del contraddittorio e non necessariamente alla prima udienza di trattazione, se il rilievo avviene quando il contraddittorio è completo.
  • Nella controversia di opposizione all'esecuzione, la domanda con cui l'opponente o l'opposto chieda l'accertamento di un controcredito o di un credito ulteriore rispetto a quello posto a base dell'esecuzione può integrare domanda riconvenzionale e rilevare ai fini della determinazione del valore della causa.
  • Ai fini della competenza per valore, il criterio dettato per l'esecuzione forzata va coordinato con la disciplina generale del cumulo di domande proposte tra le stesse parti nello stesso processo; il valore complessivo della controversia può quindi superare quello del solo credito esecutato.
  • La qualificazione di una domanda come difesa o come riconvenzionale dipende dal suo oggetto sostanziale: se mira all'accertamento di un autonomo credito, non può essere degradata a mera replica all'eccezione avversa.
  • Anche una domanda eventualmente nulla o ritenuta pretestuosa non sottrae al giudice adito il potere di conoscerla e, se del caso, di rilevarne i vizi per consentirne la sanatoria.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di ragioni che rendano equo derogare alla regola della soccombenza, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziCompetenzaSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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