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Sentenza

Sentenza n. 1031/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di sospensione per dieci giorni della SCIA relativa a un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha sospeso per dieci giorni la SCIA dell’esercizio pubblico, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e carenza dei presupposti di fatto e di diritto, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe desunto l’abituale frequentazione del locale da parte di soggetti pericolosi dalla mera identificazione di alcune persone censite nelle banche dati delle Forze di polizia, senza indicare la gravità, l’attualità e la stabilità della loro presenza. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti con riferimento a un tentato omicidio verificatosi all’esterno del locale, lamentando che non fosse stata considerata la collaborazione prestata dal titolare, nonché l’illegittima valorizzazione di un asserito rapporto costante tra il titolare, i dipendenti e la persona coinvolta nell’episodio criminoso, privo, a suo dire, di adeguato riscontro.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, respingendo il ricorso. Ha ritenuto che gli elementi istruttori raccolti dall’Amministrazione componessero un quadro solido e coerente di inserimento dell’attività economica in un contesto ambientale ad alto rischio. In particolare, diversi controlli avevano condotto all’identificazione complessiva di otto soggetti censiti dalle Forze di polizia, evidenziando una presenza costante, reiterata e non episodica di persone già attenzionate dall’autorità di pubblica sicurezza. Il quadro era ulteriormente corroborato da un tentato omicidio verificatosi nei pressi del locale, dal rinvenimento di un’arma bianca in possesso di altra persona e da ulteriori circostanze specifiche indicate nella proposta dei Carabinieri: l’assunzione presso l’esercizio di soggetti legati a persone pregiudicate o detenute, la partecipazione di alcuni di essi a risse, i rapporti costanti con l’autore del tentato omicidio e la presenza di altre persone risultate positive agli accertamenti di banca dati. Secondo il giudice, tali elementi, valutati complessivamente, superavano la soglia della presenza occasionale di singoli soggetti censiti e dimostravano una stabile e qualificata contiguità del locale con un contesto di pericolosità, idonea a giustificare l’esercizio del potere previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S. La condotta collaborativa del titolare è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’illegittimità della misura: pur rilevante sul piano della buona fede dell’esercente, non era in grado di neutralizzare gli indici oggettivi di pericolosità né di escludere la finalità preventiva e non sanzionatoria del provvedimento. È stata inoltre ritenuta proporzionata la durata della sospensione, pari a dieci giorni, in ragione del numero dei controlli, della costanza delle presenze rilevate e della particolare gravità del tentato omicidio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 T.U.L.P.S.

    Il potere di sospensione dell’esercizio pubblico ha natura preventiva e non sanzionatoria e può essere esercitato quando gli elementi istruttori evidenzino una stabile e qualificata contiguità del locale con un contesto di pericolosità, non essendo necessaria la responsabilità del titolare per gli episodi criminosi.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti presenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.

Massime di principio

  • Il potere di sospensione previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S. ha finalità preventiva e non sanzionatoria; pertanto, la sua legittimità non presuppone che il titolare dell’esercizio pubblico sia personalmente responsabile degli episodi criminosi verificatisi nel locale o nelle sue immediate vicinanze.
  • La sospensione di un esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. può essere legittimamente disposta quando una pluralità di controlli, identificazioni e ulteriori elementi specifici dimostri una presenza reiterata e non occasionale di soggetti pericolosi o già attenzionati dalle Forze di polizia, tale da configurare una stabile e qualificata contiguità del locale con un contesto di pericolosità.
  • La mera presenza occasionale di singoli soggetti censiti non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione di un esercizio pubblico; tuttavia, tale elemento può assumere rilievo decisivo se inserito in un quadro istruttorio complessivo comprendente reiterazione delle presenze, episodi criminosi prossimi al locale, possesso di armi, risse e rapporti qualificati tra i frequentatori e persone coinvolte in fatti di sangue.
  • La condotta collaborativa del titolare dell’esercizio pubblico può rilevare come indice di buona fede, ma non neutralizza necessariamente gli obiettivi e documentati indici di pericolosità ambientale posti a fondamento della misura preventiva.
  • La durata della sospensione adottata ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. è proporzionata quando risulta commisurata, secondo una valutazione complessiva, al numero e alla reiterazione dei controlli, alla stabilità delle presenze pericolose e alla gravità degli episodi accertati.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPubblici esercizi e somministrazione
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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