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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46249/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'istanza di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal GIP di Civitavecchia (10/11/2021) per il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000. Due motivi: (1) censura sulla competenza territoriale e sulla presunta violazione del ne bis in idem, sostenendo che il giudice competente doveva essere Roma (luogo del primo accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate) e non Civitavecchia/Manzania (luogo di trasmissione telematica degli F24); (2) contestazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora: parte delle compensazioni sarebbero al di sotto della soglia di rilevanza penale e riguarderebbero soprattutto debiti previdenziali/assistenziali (non IVA/IRES), non integrando secondo la difesa il reato di cui all'art.10-quater; inoltre erano state avviate richieste di definizione agevolata e rateizzazione che avrebbero dovuto ridurre o escludere il pericolo di aggravio patrimoniale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sulla competenza territoriale ha confermato l'orientamento applicativo dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 e, in mancanza dei casi speciali previsti dai commi 2 e 3, l'applicazione dell'art. 8 c.p.p. (luogo di consumazione del reato): il reato di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 e, nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente individuato la competenza in favore dell'A.G. di Civitavecchia (attività di trasmissione e valutazione svolta presso lo studio della professionista e le informative della G.d.F. di Ladispoli). In via alternativa è stato richiamato il criterio del "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'ufficio che ha concretamente valutato gli elementi, e nel caso di specie l'accertamento era stato compiuto dalla G.d.F. di Ladispoli. Sul fumus e sulla natura delle compensazioni la Corte ha confermato l'orientamento prevalente secondo cui l'art. 10-quater punisce le compensazioni indebite anche quando riguardano crediti/debiti diversi dalle imposte dirette o dall'IVA (es. contributi previdenziali/assistenziali), in quanto l'elemento consistente nell'omesso versamento mediante indebito utilizzo dell'F24 realizza comunque il profitto illecito. Le censure sul quantum confiscato sono state ritenute inammissibili per carenza di interesse (il sequestro eseguito era per somma minore rispetto a quella indicata), mentre l'eccezione sul periculum connesso alle definizioni agevolate è stata dichiarata inammissibile per genericità e per mancanza di adeguata prova dell'effettivo impegno/versamento. Pertanto il ricorso è stato respinto (altri motivi dichiarati inammissibili).

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 74/2000

    "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato"

    La norma fissa criteri speciali per la competenza territoriale nei reati tributari: prima vanno applicati i commi 2 e 3; se non applicabili, si utilizza l'art. 8 c.p.p.; in via residuale il luogo dell'accertamento. La Corte ha confermato che il "luogo dell'accertamento" è la sede dell'ufficio che ha effettivamente valutato gli elementi configuranti la violazione.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Regola generale della competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato; applicata dalla Corte per individuare il foro competente nel luogo in cui è stato presentato l'ultimo modello F24 (luogo materiale della trasmissione).

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    La Corte interpreta la norma nel senso prevalente che il reato di indebita compensazione riguarda l'omesso versamento di somme connesse a debiti pagabili mediante modello F24, comprensivo quindi sia di tributi (IVA, imposte dirette) sia di contributi previdenziali/assistenziali: la compensazione indebita che determina un indebito risparmio di imposta/contributo integra il reato.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che autorizza il riesame del decreto di sequestro preventivo; la Corte ne ha preso atto nel contesto del ricorso e ha confermato la correttezza dell'ordinanza impugnata.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato in relazione ai principi sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca e sulla riduzione del vincolo in funzione di pagamenti/accordi: la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare; il sequestro può essere adottato per gli importi non ancora corrisposti, ma il dissequestro parziale va valutato rispetto a pagamenti effettivi e impegni formalizzati.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. 274/2000 (richiamato)

    Discussa in dottrina/giurisprudenza in relazione alla causa di non punibilità per versamento integrale prima del dibattimento; la Corte ha osservato che tale disposizione non limita l'ambito applicativo dell'art. 10-quater, ma disciplina la non punibilità in presenza di versamento integrale e formale delle somme dovute.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che il domicilio dell'indagato non è criterio rilevante ai fini della competenza territoriale prevista dall'art. 18 d.lgs. 74/2000, salvo i casi espressamente previsti.

Massime di principio

  • Per i delitti tributari disciplinati dal d.lgs. 74/2000 va prima verificata l'applicabilità dei criteri speciali dell'art. 18 (commi 2 e 3); se non pertinenti, si applica l'art. 8 c.p.p. (luogo di consumazione) e, in via residuale, il luogo dell'accertamento.
  • Il "luogo dell'accertamento" si individua nell'ufficio che ha effettuato la concreta valutazione e deliberazione sugli elementi di violazione, non semplicemente nel luogo di acquisizione materiale della documentazione.
  • L'art. 10-quater punisce l'indebita compensazione anche quando riguarda crediti/debiti diversi dalle imposte dirette e dall'IVA (es. contributi previdenziali), poiché ciò determina comunque un indebito risparmio e omesso versamento.
  • Le impugnazioni sul quantum del sequestro possono essere irricevibili per carenza di interesse se il sequestro effettivamente eseguito è per somma inferiore a quella indicata nel ricorso; le contestazioni sul periculum richiedono prova specifica e non mere affermazioni generiche (es. documentazione formale di accordi di rateizzazione e pagamenti effettivi).
  • Nel contestare la competenza territoriale o il ne bis in idem è necessario fornire elementi probatori e argomentazioni puntuali (es. indicare dove è stato formalmente effettuato il primo accertamento o l'iscrizione della notizia di reato); semplici affermazioni senza prova documentale sono destinate a insuccesso.
  • Quando si richiede la riduzione del sequestro in ragione di impegni di pagamento/formalizzate definizioni agevolate, occorre produrre documentazione formale che dimostri l'effettivo impegno e i versamenti già effettuati per rendere la censura ammissibile e valutabile.

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