Cassazione Penale, Sentenza n. 40523/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 30/05/2024 che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato a Falcone la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di allontanamento e di comunicazioni per i reati a lei ascritti a titolo di riciclaggio (cap. 21-25). La ricorrente deduce due motivi: (1) illogicità/contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo di non aver avuto possesso della carta PostePay ritenuta riconducibile a lei (sarebbe stata ceduta all'allora convivente Nese Roberto), e richiamando diffide e messaggi che avvalorerebbero l'assenza di consapevolezza; (2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo che la condotta dimostrerebbe al più un ruolo ancillare e che la cessazione del rapporto affettivo escluderebbe il pericolo di reiterazione. Il Pubblico Ministero ne ha chiesto l'inammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non siano consentiti in Cassazione: la difesa ha in sostanza chiesto una diversa valutazione del quadro indiziario già ampiamente e logicamente esaminato dal Tribunale, senza indicare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha richiamato il principio per cui la Cassazione non può riconsiderare i fatti o la valutazione di merito delle prove salvo palesi vizi di motivazione o violazioni normative. Il Tribunale, invece, aveva motivato in modo approfondito la riferibilità della carta alla ricorrente (mancata denuncia di furto, riscontro documentale all'apertura del conto), la mancata restituzione delle somme, la serrata tempistica dei prelievi e altri elementi suggestivi di responsabilità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che la prognosi di pericolo di reiterazione si valuta su modalità, personalità e contesto e non richiede la dimostrazione di opportunità immediate di recidiva. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Limita la esposizione dei motivi di ricorso nei termini necessari per la motivazione; richiamata per i limiti di formulazione del ricorso in Cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Parametro di censura per la Cassazione relativo all'illogicità o contraddittorietà della motivazione; la Corte distingue tra illogicità semplice (non ammessa come mezzo per rivedere i fatti) e manifesta illogicità (che può essere sindacata).
Definisce il criterio dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che la mancata sussistenza di gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo in presenza di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
Prevede la sanzione a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata la condanna alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito: sono censurabili solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
- Un motivo che prospetta una diversa valutazione del quadro indiziario senza indicare specifiche violazioni di legge o palesi incongruenze nel provvedimento è inammissibile.
- Per contestare la sussistenza dei "gravi indizi" in Cassazione è necessario evidenziare errori normativi o una motivazione manifestamente illogica nel provvedimento impugnato; deduzioni generiche o alternative interpretative non sono sufficienti.
- Nelle misure cautelari la valutazione del pericolo di reiterazione è prognostica: rilevano le modalità della condotta, la personalità dell'indagato e il contesto socio-ambientale; non è richiesta la prova di concrete e immediate possibilità di recidiva.
- Attenzione al rischio di sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso è ritenuto infondato o inammissibile: è opportuno calibrare i motivi per Cassazione su profili di diritto e palesi vizi di motivazione.
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