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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02844/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di risarcimento proposta da medici che, dopo la laurea in medicina, si erano iscritti a scuole di specializzazione e lamentavano di non avere ricevuto alcuna remunerazione durante il periodo formativo, nonostante le direttive comunitarie imponessero agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione. Il Tribunale aveva accolto le domande e liquidato il danno per ciascun anno di corso; in appello la Corte territoriale aveva escluso il diritto al risarcimento per chi si era iscritto prima del 1982, aveva ridotto il risarcimento per chi si era iscritto nel 1982, aveva riconosciuto la spettanza del risarcimento ad alcuni specializzati in discipline non coincidenti nominalmente con quelle indicate nelle direttive, e aveva confermato la liquidazione del danno. In Cassazione, i medici ricorrenti censuravano il rigetto delle domande per gli iscritti prima del 1982; la Presidenza del Consiglio, con ricorso incidentale, contestava sia il riconoscimento del risarcimento ai quattro medici con specializzazioni asseritamente "equipollenti" sia la misura della liquidazione del danno, oltre a dedurre per uno di essi la violazione del giudicato esterno.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dei medici e ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio, rigettandone il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione anche delle spese di legittimità. In particolare, ha affermato che il diritto al risarcimento spetta anche a chi si sia iscritto a scuole di specializzazione prima del 1982, ma solo per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione del corso; ha inoltre escluso che la non contestazione possa supplire alla mancata allegazione/prova dei fatti costitutivi dell'equipollenza sostanziale tra specializzazioni, e ha rilevato che la liquidazione del danno andava riconsiderata alla luce della corretta impugnazione e dei criteri giurisprudenziali applicabili.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per l'ordine di esame delle censure, esaminando prima quella logicamente preliminare

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulla formazione del giudicato esterno e sul termine di impugnazione

  • art. 7 della Direttiva 75/362/CEE

    usato come parametro per valutare la coincidenza o l'equipollenza delle specializzazioni ai fini del diritto alla remunerazione/risarcimento

  • Direttiva 75/363/CEE

    fonte comunitaria che imponeva la previsione di un'adeguata retribuzione per gli specializzandi

  • Direttiva 82/76/CEE

    modificativa delle precedenti direttive, rilevante per la tardiva trasposizione italiana e per l'estensione del diritto alla remunerazione

  • legge 8 agosto 1991, n. 257

    indicata come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie

  • d.lgs. 257/1991, art. 6

    richiamato dalla difesa statale quale criterio di liquidazione del danno, ritenuto non decisivo per i casi di iscrizione anteriore al 1991

  • legge 370/1999, art. 11

    indicata dalla giurisprudenza richiamata come criterio di liquidazione normalmente applicabile al risarcimento per gli iscritti prima del 1991

  • d.m. 31 ottobre 1991

    citato dalla Corte d'appello come fonte regolamentare invocata per sostenere l'equivalenza, ma ritenuto inconferente rispetto al problema dell'equipollenza rilevante ai fini comunitari

  • d.m. 30 ottobre 1993

    citato dalla Corte d'appello come fonte regolamentare invocata per l'equivalenza, ma ritenuto inconferente

  • d.m. 30 gennaio 1998

    citato dalla Corte d'appello come fonte regolamentare che stabilisce equivalenze per fini diversi da quelli comunitari; non vale a dimostrare l'equipollenza ai sensi della direttiva

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive in materia di specializzazione medica spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 29 gennaio 1982, ma la remunerazione/risarcimento è dovuta solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva modificativa, cioè dal 1° gennaio 1983 fino alla conclusione della specializzazione.
  • Quando la specializzazione conseguita non coincide nominalmente con una di quelle previste dalla normativa comunitaria, il diritto al risarcimento richiede che l'attore alleghi e provi sin dall'atto introduttivo una sostanziale equipollenza di fatto quanto a durata, insegnamenti, esercitazioni e contenuto clinico; la sola non contestazione della controparte non può colmare la mancanza di tali allegazioni fattuali.
  • Il principio di non contestazione opera soltanto rispetto a fatti storici allegati in modo specifico, non può essere esteso a criteri di giudizio o a questioni di diritto, né può trasformare in fatto controverso ciò che attiene alla qualificazione giuridica di una specializzazione.
  • La valutazione dell'equipollenza rilevante ai fini del diritto alla remunerazione comunitaria non può essere desunta da regolamenti nazionali sopravvenuti, emanati dopo l'inizio della specializzazione, soprattutto se tali atti perseguono finalità diverse da quelle richieste dal diritto dell'Unione.
  • Per gli specializzandi che abbiano iniziato il corso prima del 1991, il criterio di liquidazione del danno va ancorato alla giurisprudenza consolidata e, di regola, alla misura prevista dall'art. 11 della l. 370/1999, non automaticamente all'importo previsto dal d.lgs. 257/1991.
  • La deduzione della violazione del giudicato esterno richiede che il fatto costitutivo del giudicato sia stato tempestivamente introdotto nel giudizio di merito; non è proponibile per la prima volta in cassazione se il fatto era già esistente e conoscibile prima della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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