Cassazione Civile, Ordinanza n. 05305/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La lite riguarda la sola regolamentazione delle spese di giudizio in sede di reclamo avverso la decisione che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo e aperto la liquidazione giudiziale di una società. La Corte d’appello aveva condannato i reclamanti, compreso il fallimento della società ricorrente, al pagamento delle spese liquidandole in base allo scaglione di valore superiore a 5 milioni di euro, ritenendo il valore della causa desumibile dall’entità dell’attivo concordatario messo a disposizione da un assuntore. Il fallimento ricorrente ha censurato tale liquidazione deducendo: 1) violazione dell’art. 5, comma 5, d.m. 55/2014 e dell’art. 91 c.p.c. per non avere considerato il giudizio di reclamo di valore indeterminabile ai fini tariffari; 2) violazione degli artt. 4, comma 10-sexies, e 5, comma 6, d.m. 55/2014 e dell’art. 91 c.p.c. per avere liquidato compensi oltre il limite massimo previsto per le cause di valore indeterminabile, benché il giudizio avesse ad oggetto l’accertamento dei presupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli congiuntamente fondati. Ha affermato che, nel giudizio di reclamo avente ad oggetto l’apertura della liquidazione giudiziale conseguente all’inammissibilità del concordato preventivo, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, perché l’interesse sostanziale tutelato non è quantificabile in base all’attivo concordatario o a parametri analoghi a quelli dell’esecuzione forzata. La Corte d’appello aveva quindi errato nel prendere come base di calcolo l’entità economica dell’attivo messo a disposizione dall’assuntore e nel liquidare compensi superiori persino allo scaglione massimo per cause di valore indeterminabile di particolare importanza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi, non può essere desunto dall’entità economica considerata dalla Corte d’appello quando l’oggetto del giudizio è l’accertamento dei presupposti della liquidazione giudiziale; in tal caso il valore va trattato come indeterminabile.
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione deve avvenire secondo i corretti parametri tariffari individuati in base al valore della causa.
art. 4, comma 10-sexies, d.m. 55/2014
Rileva ai fini della liquidazione nei casi di valore indeterminabile, impedendo di superare il relativo massimo tariffario.
La liquidazione dei compensi deve rispettare i limiti previsti per le cause di valore indeterminabile, anche quando il giudizio presenti particolare importanza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma indicata come parametro di denuncia del primo motivo, ma la Corte ha deciso nel merito della corretta qualificazione del valore della causa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma indicata come parametro di denuncia del secondo motivo per violazione di legge nella liquidazione delle spese.
Il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi, deve essere determinato sulla base della domanda, ma nel caso in esame la domanda non consente una quantificazione economica del bene della vita controverso.
Non è applicabile in via analogica ai giudizi relativi alla revoca o all’apertura della procedura concorsuale, perché riguarda esclusivamente le opposizioni all’esecuzione forzata.
Massime di principio
- Nei giudizi di reclamo o impugnazione relativi all’apertura della liquidazione giudiziale conseguente alla crisi d’impresa, il valore della causa è indeterminabile quando l’oggetto della decisione è l’accertamento dei presupposti dell’insolvenza e non la quantificazione del dissesto.
- Ai fini della liquidazione delle spese, non è legittimo desumere il valore della controversia dall’entità dell’attivo concordatario, dal passivo o da altri dati economici della procedura quando la lite riguarda la verifica dei presupposti per l’accesso o l’apertura della procedura concorsuale.
- L’art. 17 c.p.c. non è applicabile in via analogica ai giudizi concorsuali per determinare il valore della causa, perché il criterio dell’ammontare del credito per cui si procede vale per le esecuzioni individuali.
- Quando il valore della causa è indeterminabile, la liquidazione dei compensi deve restare entro i limiti tariffari previsti per tale categoria, anche se la controversia presenti particolare importanza.
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