Cassazione Penale, Sentenza n. 26994/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. che aveva accertato l'inesistenza del titolo esecutivo, ritenendo che la sentenza di condanna di primo grado (Tribunale di Ancona, 23/06/2016) fosse stata integralmente riformata in appello con declaratoria di "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte d'appello aveva deciso nonostante la tardività del gravame; secondo il Procuratore la sentenza di primo grado sarebbe divenuta irrevocabile e il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto prescindere dal giudicato formatosi per mancata tempestiva impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha affermato che la decisione di merito della Corte d'appello, sebbene pronunciata nonostante la tardività dell'impugnazione, non è giuridicamente inesistente ma affetta da violazione della legge processuale che è rimediabile con ricorso per cassazione da parte di chi vi abbia interesse. Finché la Cassazione non annulla la pronuncia d'appello, gli effetti di quest'ultima restano intangibili e la decisione di grado superiore sostituisce ex tunc il giudicato anteriore. La Corte ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 669 cod. proc. pen. al rapporto verticale tra gradi di giudizio nel caso di specie.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'accesso al G.i.p. nel procedimento di cui si discute; utilizzata in premessa per descrivere il procedimento con cui Mirko Rhao aveva adito il G.i.p.
La Corte chiarisce che l'art. 669 regola i casi di contrasto tra giudicati di procedimenti distinti (e, in particolare con il comma 8, il contrasto tra giudicato di condanna e di proscioglimento, dando prevalenza al primo in caso di prescrizione sopravvenuta). Nel rapporto verticale tra gradi successivi del medesimo procedimento l'art. 669 non opera: la decisione di grado superiore, una volta passata in giudicato, prevale e sostituisce ex tunc il giudicato anteriore.
Richiamato nel contesto delle norme che risolvono conflitti tra provvedimenti giudiziari; la sentenza richiama l'analogia con le norme sui conflitti positivi di competenza e la funzione di tutela del ne bis in idem.
Principio del ne bis in idem (giurisprudenza)
Principio richiamato per spiegare la finalità dell'art. 669: evitare la duplicazione di procedimenti e provvedimenti per lo stesso fatto. La sentenza lo utilizza per distinguere tra conflitti tra procedimenti distinti e rapporti verticali tra gradi dello stesso procedimento.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello, pur di fronte a un gravame tardivo, decide sul merito, la sua pronuncia non è automaticamente nulla: è impugnabile per violazione di legge in Cassazione, ma fino a che la Cassazione non la annulla i suoi effetti sono intangibili e sostituiscono ex tunc il giudicato anteriore.
- Il giudice dell'esecuzione deve fare riferimento alla decisione di grado superiore che abbia sostituito quella di primo grado, salvo che tale decisione sia stata successivamente annullata con ricorso per cassazione.
- L'art. 669 cod. proc. pen. disciplina i conflitti tra giudicati di procedimenti distinti; non si applica, invece, per risolvere contrasti tra decisioni intervenute in gradi successivi dello stesso procedimento.
- In presenza di una sentenza d'appello che pronuncia il proscioglimento per prescrizione, la prevalenza tra giudicati trova discipline specifiche (comma 8 art. 669) ma solo quando si tratta di procedimenti distinti; non impedisce la sostituzione del giudicato in un rapporto verticale se l'appello ha deciso sul merito.
- Chi ritiene illegittima la decisione d'appello che ha omesso di rilevare la tardività dell'impugnazione deve proporre ricorso per cassazione; l'assenza di impugnazione rende la pronuncia d'appello definitiva nei suoi effetti.
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