Cassazione Civile, Ordinanza n. 34906/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione, accolta dal Giudice di pace e poi oggetto di appello da parte della Prefettura. Il Tribunale di Brindisi ha rigettato l'appello ritenendo fondato un motivo originario di opposizione che il primo giudice aveva reputato assorbito. In cassazione la Prefettura ha censurato tale decisione, deducendo che quel motivo non poteva essere esaminato perché la parte appellata, rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, non lo aveva riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. con il primo atto difensivo né comunque nei termini utili. La ricorrente ha quindi sostenuto la violazione del principio per cui le domande e le eccezioni assorbite e non riproposte si intendono rinunciate.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo di appello, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado perché assorbite devono essere espressamente riproposte dalla parte interessata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; in mancanza, esse devono considerarsi rinunciate e non possono essere riesaminate. Ha inoltre ribadito che tale onere grava anche sull'appellato rimasto contumace in appello, in coerenza con il carattere devolutivo del gravame e con la parità tra appellante e appellato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le domande e le eccezioni assorbite devono essere riproposte
La mancata espressa riproposizione in appello delle domande o eccezioni non accolte perché assorbite comporta la loro rinuncia e preclude il riesame.
al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale
Le questioni già esaminate e rigettate richiedono appello incidentale; quelle assorbite seguono invece il diverso regime di cui all'art. 346 c.p.c.
proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
La Corte ha deciso in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamo al procedimento camerale di legittimità nel quale è stata trattata la causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, le domande e le eccezioni rimaste assorbite in primo grado non sono riesaminabili d'ufficio: la parte interessata deve riproporle espressamente per evitare la presunzione di rinuncia.
- L'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. grava anche sull'appellato contumace; la sua inattività in grado di gravame non gli attribuisce un trattamento di favore rispetto all'appellante.
- La distinzione tra questioni rigettate, anche implicitamente, e questioni assorbite è decisiva: le prime richiedono appello incidentale, le seconde richiedono riproposizione espressa.
- Il carattere devolutivo dell'appello implica che il giudice del gravame può esaminare solo le questioni correttamente devolute dalle parti secondo le regole processuali applicabili.
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