Cassazione Penale, Sentenza n. 34040/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 23-bis della legge n. 176/2020: le conclusioni del Procuratore Generale sarebbero state depositate e comunicate al difensore il 10 marzo 2023 prima della rituale notificazione del decreto di citazione in appello (la udienza del 6 marzo 2023 era stata rinviata proprio per mancata notifica). La difesa sosteneva che, per effetto di tale anticipazione, le conclusioni avrebbero dovuto essere riformulate e nuovamente comunicate dopo la corretta instaurazione del contraddittorio, e che altrimenti era stata compromessa la prerogativa difensiva, con conseguente nullità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene in via ordinaria le conclusioni del Procuratore Generale presuppongano la rituale instaurazione del contraddittorio (salvo l'ipotesi prevista da art. 601 comma 2 c.p.p.), l'anticipato deposito delle conclusioni in assenza di notifica non lede automaticamente le prerogative difensive. Tali conclusioni, se ricevute dal difensore prima della vocatio, assumono portata di una memoria depositata antecedentemente al dibattimento e possono essere discusse nel contraddittorio; il difensore ha la possibilità di sollecitare la trattazione orale e replicare in udienza. Poiché nella specie il difensore aveva preso conoscenza delle conclusioni e non aveva chiesto la trattazione orale, non v'è motivo che l'atto della pubblica accusa venga nuovamente ribadito nella forma. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (decisione resa il 27 giugno 2024)
Norme richiamate
legge n. 176 del 2020, art. 23-bis
La difesa invocava questa norma per contestare la tempestività e la regolarità della comunicazione delle conclusioni; la Corte ha comunque ritenuto che l'anticipazione formale non determina automaticamente nullità delle garanzie difensive qualora sia possibile ottenere la trattazione orale e discutere le conclusioni in contraddittorio
codice di procedura penale, art. 601 comma 2 (primo periodo)
Richiamata come eccezione al principio secondo cui le conclusioni del Procuratore presuppongono la rituale instaurazione del contraddittorio; la Corte segnala che, salvo l'ipotesi prevista da questo comma, le conclusioni richiedono normalmente la precedente instaurazione del contraddittorio
codice di procedura penale, art. 616 comma 1
Articolo invocato per le pronunce conseguenti all'inammissibilità: la Corte ha applicato le conseguenti condanne alle spese e la sanzione a carico del ricorrente (cassa delle ammende)
Massime di principio
- L'anticipato deposito/comunicazione delle conclusioni della pubblica accusa prima della formale notificazione del decreto di citazione non provoca automaticamente la nullità degli atti: tali conclusioni possono essere considerate come una memoria da discutere nel contraddittorio.
- La difesa, avendo avuto conoscenza delle conclusioni, mantiene la possibilità di chiedere la trattazione orale e di replicare nel nuovo dibattimento; se non esercita tale facoltà, l'anticipazione formale non costituisce di per sé pregiudizio alle garanzie difensive.
- Per ottenere l'annullamento o la riforma per violazione del contraddittorio occorre dimostrare un concreto e attuale pregiudizio difensivo, non una mera irregolarità formale o temporale nella comunicazione delle conclusioni.
- Se vi è rinvio per mancata notifica, è consigliabile che la parte pubblica non anticipi conclusioni o, se le anticipa, che le rinnovi dopo la regolare instaurazione del contraddittorio; analogamente, il difensore che apprende delle conclusioni prima della vocatio dovrebbe tempestivamente chiedere la fissazione dell'udienza partecipata se ritiene di essere pregiudicato.
- In sede di impugnazione in Cassazione la Corte privilegia l'accertamento del pregiudizio reale subito dalla difesa più che la mera formalità procedimentale; la mancata richiesta di trattazione orale da parte del difensore è un elemento che indebolisce la censura
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