Cassazione Civile, Ordinanza n. 35913/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119/2018, della regolarità dell’istanza e dell’avvenuto pagamento da parte della società contribuente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava dall’impugnazione, da parte della società, di avvisi di accertamento relativi a maggiori IRES e IRAP per gli anni d’imposta 2006 e 2007. In primo grado la CTP di Ragusa aveva accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando i maggiori ricavi e i costi deducibili e ritenendo illegittimo l’accertamento fondato sulle rimanenze. La CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva poi rigettato gli appelli di entrambe le parti, ritenendo illegittima la procedura di calcolo delle rimanenze adottata dall’Ufficio, basata sulla presunzione che la società effettuasse nuovi acquisti solo dopo aver esaurito le scorte. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi avverso tale sentenza; nel testo disponibile non sono però riportati i contenuti specifici dei singoli motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia ha chiesto dichiararsi l’estinzione per avvenuta definizione della lite agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, dando atto che la contribuente aveva presentato istanza di definizione e provveduto al pagamento dovuto.
Norme richiamate
La presentazione di domanda regolare di definizione agevolata e il pagamento di quanto dovuto determinano l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
Richiamato insieme all’art. 6 quale base della definizione agevolata della controversia tributaria.
L. n. 236/2018
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra in una valida definizione agevolata e il contribuente ha presentato istanza regolare con integrale pagamento di quanto dovuto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La verifica della regolarità della domanda di definizione e dell’adempimento del pagamento è sufficiente a chiudere il processo senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto indicato nel provvedimento.
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