Cassazione Penale, Sentenza n. 1682/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa da Monterubbiano, in qualità di liquidatore della Sace Cork s.r.l. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) carenza dell'elemento soggettivo per la bancarotta documentale, sostenendo di essere estraneo alla sottrazione delle scritture anteriori alla sua gestione e che le operazioni erano comunque ricostruibili; 2) e 3) contestazione della natura distrattiva di due operazioni patrimoniali (cessione del capannone e del magazzino con autocarri), deducendo che i corrispettivi sarebbero stati integralmente assorbiti tramite accollo dei mutui e compensazioni, con conseguente esclusione della distrazione; 4) censura per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'estraneità rispetto ad alcuni fatti e la tracciabilità delle operazioni poste in essere nella fase liquidatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: il dolo specifico per la bancarotta documentale può essere desunto dalla mancanza delle scritture e dalle circostanze dell'intera vicenda; inoltre il liquidatore subentrante ha l'obbligo di verificare e ricostruire la documentazione. I motivi relativi alla bancarotta patrimoniale sono stati dichiarati indeducibili perché la valutazione probatoria del giudice di merito (mancati pagamenti, garanzia fideiussoria, impossibilità di riscontrare le compensazioni) non è sindacabile in Cassazione con una rivalutazione del merito; è stato inoltre affermato che l'accollo non liberatorio ha valenza oggettiva distrattiva. Anche il quarto motivo è stato ritenuto indeducibile: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, richiamando precedenti penali specifici dell'imputato e esercitando la propria discrezionalità nella determinazione della pena. Conclusione: conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 2
La bancarotta documentale "specifica" richiede dolo specifico finalizzato a arrecare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione delle vicende gestionali; la mancanza delle scritture può far desumere tale finalità fraudolenta
Disciplina la bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri contabili senza l'elemento della frode, distinguendola dall'ipotesi fraudolenta di cui all'art. 216
Codice penale - art. 132 e art. 133
art. 132, art. 133 codice penale
Stabiliscono i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti; la loro applicazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice di merito
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
più pronunce richiamate (es. Sez. 5, n. 2900/2018; Sez. 5, n. 21028/2020; Sez. 5, n. 15988/2019; Sez. 5, n. 55409/2017)
Principi applicati: il dolo specifico può essere desunto dalla ricostruzione complessiva; il liquidatore subentrante ha l'obbligo di verificare e ricostruire la contabilità; l'accollo non liberatorio può integrare distrazione patrimoniale; in Cassazione non è ammessa la rivalutazione del merito probatorio salvo vizi di motivazione
Massime di principio
- La distruzione o l'assenza delle scritture contabili può configurare il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale se, dalla valutazione complessiva, emerge la finalità di ostacolare la ricostruzione patrimoniale e di recare pregiudizio ai creditori.
- Il liquidatore subentrante è tenuto ad accertare l'esattezza della contabilità ricevuta e, se mancante o inidonea, a ricostruirla e a regolarizzare i libri e documenti; l'estraneità alla distruzione anteriore non esclude automaticamente la responsabilità successiva.
- Operazioni di trasferimento di beni con mero accollo interno di debiti (mutui) possono essere considerate distrattive se la società si priva del bene senza adeguata contropartita reale, perché il debito rimane a carico della società stessa.
- In sede di legittimità (Cassazione) non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che richiedano la rivalutazione dei fatti sono inammissibili salvo vizio logico o carenza della motivazione del giudice di merito.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione positiva ed espressa da parte del giudice di merito; la loro esclusione è legittima se adeguatamente motivata, ad esempio richiamando precedenti specifici o la gravità concreta del fatto.
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