Sentenza del 22/11/2017 n. 4817 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Notifica dell'atto a mezzo posta - Raccomandata A/R - Obbligo di relata di notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione dell’atto fosse invalida per la mancanza di una specifica relata di notifica. La contestazione riguardava quindi l’idoneità della notificazione eseguita tramite raccomandata A/R senza l’intervento di un ufficiale giudiziario e senza la redazione di una relata autonoma.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. 602/1973, il concessionario può notificare direttamente l’atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza avvalersi degli ufficiali giudiziari. In tale modalità, la notificazione si perfeziona con la ricezione della raccomandata da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, e non è necessaria una relata di notifica separata. Il comma 4 conferma la distinzione tra le modalità di notificazione, imponendo al concessionario di conservare per cinque anni la matrice o copia dell’atto con la relazione dell’avvenuta notificazione oppure l’avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973
Il concessionario è direttamente legittimato ad eseguire la notifica dell’atto mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senza l’ausilio degli ufficiali giudiziari.
La notificazione diretta tramite raccomandata A/R è una modalità autonoma e valida di notificazione; non richiede l’intervento di un ufficiale giudiziario né la redazione di una relata separata.
Art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia dell’atto con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento.
La norma riconosce alternativamente la documentazione propria della notificazione eseguita con ufficiale giudiziario e l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione postale diretta. Pertanto, quando è stata scelta la raccomandata A/R, l’avviso di ricevimento svolge la funzione probatoria della notificazione.
Massime di principio
- Per gli atti della riscossione notificati direttamente dal concessionario tramite raccomandata A/R, la mancanza di una relata autonoma non comporta, di per sé, l’invalidità della notificazione.
- La data rilevante per il perfezionamento della notificazione è quella risultante dall’avviso di ricevimento, ossia la data di consegna della raccomandata al destinatario.
- Occorre distinguere tra notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario, per la quale normalmente rileva la relata, e notificazione postale diretta del concessionario, per la quale è sufficiente l’avviso di ricevimento.
- In caso di contestazione, il concessionario deve poter produrre la documentazione prevista dalla legge e conservata per il periodo stabilito, in particolare l’avviso di ricevimento quando è stata utilizzata la raccomandata A/R.
- La validità della notificazione dipende comunque dalla prova dell’effettiva consegna e dalla conformità dell’indirizzo e della procedura alle regole applicabili; la sola assenza della relata non è sufficiente a fondare l’invalidità.
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