Cassazione Penale, Sentenza n. 15185/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione per incompatibilità funzionale ai sensi dell'art. 34, comma 2‑bis, cod. proc. pen.: il ricorrente deduce che il G.U.P., avendo già emesso l'ordinanza cautelare custodiale (28/11/2023) in qualità di G.I.P. sui medesimi fatti (capi 9 e 10 relativi a reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990), avrebbe anticipato valutazioni di gravità indiziaria e sull'utilizzabilità delle prove (incluse conversazioni Sky ECC), pregiudicando la sua imparzialità quale G.U.P. nel rito abbreviato. Si contesta inoltre violazione degli artt. 3 Cost. e 37 cod. proc. pen. per presunta disparità di trattamento tra coimputati (stralcio della posizione di Bruzzaniti per incompatibilità estesa solo a lui). La difesa sostiene inoltre che l'incompatibilità ha natura oggettiva ed è estendibile a tutti i coimputati quando l'atto pregiudicante investe l'intera piattaforma probatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e l'istanza inammissibile. Ha richiamato la precedente decisione della Sez. 4 n. 25778/2024, che aveva già deciso analoga ricusazione promossa dallo stesso ricorrente e aveva rigettato la domanda. La Corte ha richiamato il principio per cui l'incompatibilità determinata da atti compiuti anteriormente deve essere valutata con riferimento alla duplicità del giudizio sul medesimo oggetto e in termini 'contenutistici': occorre verificare caso per caso se l'atto precedente abbia effettivamente determinato una valutazione sul medesimo oggetto del futuro giudizio tale da pregiudicare l'imparzialità. Nel caso concreto la posizione del ricorrente è risultata scindibile da quella del Bruzzaniti, non essendo stata dimostrata l'identità della regiudicanda e non essendovi nuovi elementi tali da superare la precedente decisione di rigetto. Inoltre la Corte ha dato rilievo al principio di preclusione: l'istanza non poteva essere riproposta quando già decisa in sede di legittimità senza nuovi elementi rilevanti.
Norme richiamate
art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La norma vieta che il giudice che ha svolto funzioni di G.I.P. eserciti poi funzioni di G.U.P. nello stesso procedimento; tuttavia la Corte interpreta l'incompatibilità non come automatica in ogni caso, ma richiede valutazione caso per caso sulla duplicazione 'contenutistica' del giudizio e sull'eventuale effetto pregiudicante per l'imparzialità.
Richiamato quale norma che legittima l'adozione dell'ordinanza cautelare dal giudice delle indagini preliminari; l'ordinanza del 28/11/2023 è stata indicata come atto pregiudicante rilevante dall'istante.
Individua i reati di stupefacenti contestati (capi 9 e 10); la Corte rileva che, pur essendo la stessa imputazione comune, le condotte dei concorrenti possono essere scindibili e richiedere autonome valutazioni.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per violazione del principio di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto provata una illegittima disparità di trattamento tra coimputati.
Invocato in relazione alla disciplina della ricusazione e incompatibilità; la Corte ha applicato i criteri di valutazione giurisprudenziale per valutare la fondatezza dell'istanza.
Corte costituzionale, n. 308/1997 (richiamata)
Principio secondo cui le situazioni di astensione/ricusazione devono essere valutate puntualmente nel merito, verificando concretamente l'eventuale effetto pregiudicante; non è possibile una tipicizzazione assoluta a priori.
Massime di principio
- L'incompatibilità per funzioni svolte in precedenza da G.I.P. non opera automaticamente: occorre verificare se l'atto precedente abbia prodotto una valutazione 'contenutistica' sull'identico oggetto del successivo giudizio di merito tale da pregiudicare l'imparzialità.
- Deve essere valutata la scindibilità delle condotte tra coimputati: quando le azioni e le posizioni sono autonomamente distinguibili, la precedente valutazione cautelare su un coimputato non determina automaticamente incompatibilità per gli altri.
- La ricusazione/istanza di incompatibilità va proposta tempestivamente e può essere preclusa se identica istanza è già stata decisa in sede di legittimità, salvo che emergano nuovi elementi rilevanti e specifici.
- Per invocare una disparità di trattamento fra coimputati è necessario dimostrare elementi oggettivi che giustifichino il diverso trattamento; la mera circostanza che un coimputato sia stato stralciato non basta se non si prova l'effetto pregiudicante dell'atto impugnato.
- La valutazione dell'eventuale pregiudizio è concreta e caso per caso: il giudice deve verificare se l'attività compiuta nel separato procedimento abbia effettivamente compromesso la sua imparzialità rispetto al successivo giudizio.
- Quando l'atto pregiudicante è un provvedimento cautelare adottato ex art. 27 cod. proc. pen., occorre dimostrare che le relative motivazioni hanno formato un 'anticipato giudizio di colpevolezza' riferibile anche agli altri imputati, non solo al destinatario della misura.
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