Cassazione Penale, Sentenza n. 27412/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Carannante è stato assolto dal reato di abuso d'ufficio ("perché il fatto non sussiste"). Tuttavia il Tribunale ha dichiarato la falsità di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25.05.2014, con cui si attestava l'assenza di abusi edilizi successivi al 31.12.1993, rilevando in motivazione che l'atto era oggettivamente falso. Tale dichiarazione di falsità era collegata a una contestazione alternativa di falso per induzione emersa nel dibattimento; rispetto a questa nuova ipotesi il Tribunale non ha deciso nel merito, ma ha trasmesso gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. ritenendo trattarsi di una nuova contestazione. Il ricorrente ha impugnato la dichiarazione di falsità, lamentando violazione delle norme processuali (artt. 518, 521, 522 e 537 c.p.p.) e contraddittorietà motivazionale, perché non è consentito pronunciare la declaratoria di falsità in un provvedimento interlocutorio di trasmissione degli atti per una nuova imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla dichiarazione di falsità dell'atto. La Corte ha richiamato il principio consolidato che la declaratoria di falsità ex art. 537 c.p.p. può essere resa solamente in una decisione giurisdizionale che contenga un accertamento definitivo rispetto al reato cui la declaratoria afferisce (sentenza di condanna o sentenza di proscioglimento/assoluzione sul medesimo reato), e non in un provvedimento interlocutorio (come l'ordinanza di trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 521 c.p.p.) che rimette la valutazione al pubblico ministero. Perciò la dichiarazione di falsità inserita nella sentenza di assoluzione relativamente a un reato "nuovo" per il quale non vi è stata una decisione costitutiva doveva essere annullata.
Norme richiamate
La declaratoria di falsità può essere pronunciata nel dispositivo di una sentenza che accerta definitivamente la falsità dell'atto (condanna o proscioglimento/assoluzione) e non può essere inserita in provvedimenti interlocutori; richiede un accertamento giurisdizionale compiuto sulla falsità.
Consente al giudice, quando emerga una contestazione "nuova" nel corso del processo, di trasmettere gli atti al pubblico ministero per verifiche: tale provvedimento è interlocutorio e non può contenere declaratorie di falsità ex art. 537.
Riferimento sistematico: la declaratoria di falsità può comparire anche in decisioni di non luogo a procedere dopo udienza preliminare, ma sempre a fronte di un accertamento giudiziale pertinente alla fattispecie.
Prevede la declaratoria di falsità da parte del giudice dell'esecuzione quando la falsità sia stata accertata e non sia stata dichiarata in una sentenza passata in giudicato; mostra l'interesse pubblico a estirpare atti falsi dal circuito giuridico.
ordinanza Corte Costituzionale n. 150/1998
Ha escluso che il decreto di archiviazione possa essere equiparato alla sentenza di non luogo a procedere per la declaratoria di falsità, sottolineando che l'accertamento di falsità richiede una decisione che contempli l'accertamento sul fatto.
Sezioni Unite, sentenza n. 20 del 27/10/1999 (Fraccari)
Affermato il principio che la declaratoria di falsità mira a tutelare la fede pubblica e può essere pronunciata anche con sentenze di proscioglimento; ribadisce però la necessità che l'accertamento sia giurisdizionale e pertinente alla fattispecie di reato considerata.
Sez. 3, sent. n. 24806 del 01/04/2009 (Marinella)
Ha precisato che l'accertamento della falsità deve risultare da una decisione costitutiva di natura giurisdizionale e non da un decreto di archiviazione.
Sez. 5, sent. n. 57085 del 15/11/2018 (Lorenzini)
Ha ritenuto abnorme un provvedimento interlocutorio che dichiari falsità ex art. 537 c.p.p., confermando che tale declaratoria è riservata a decisioni giurisdizionali e non a provvedimenti meramente interlocutori.
Massime di principio
- La dichiarazione di falsità ai sensi dell'art. 537 c.p.p. richiede un accertamento giurisdizionale completo sul reato cui la falsità è collegata; può comparire anche in sentenze di proscioglimento, ma solo se riferite allo stesso reato.
- Un provvedimento interlocutorio di trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521 c.p.p.) non può contenere una declaratoria di falsità: se il giudice ritiene che emerga una nuova contestazione, deve limitarsi a trasmettere gli atti e astenersi dal dichiarare la falsità dell'atto.
- Se nel corso del dibattimento emerge una nuova ipotesi di reato relativa a un documento, il giudice deve evitare di procedere ad accertamenti dichiarativi vincolanti e lasciare che l'eventuale valutazione venga compiuta in un processo o in un provvedimento decisorio appropriato.
- Se viene emessa illegittimamente una declaratoria di falsità in un atto non decisorio o in relazione a un reato non giudicato, tale statuizione è annullabile dalla Cassazione senza rinvio.
- È importante distinguere tra diversi provvedimenti finali (sentenza di condanna/proscioglimento) e provvedimenti non decisori (decreto di archiviazione, ordinanza di trasmissione degli atti): solo i primi consentono la pronuncia valida della falsità ex art. 537 c.p.p.
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