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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23513/2020 del 27/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva annullato la cartella notificata alla socia tornata in bonis ritenendo decaduto il potere di riscossione in relazione all'art. 17 del d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia sosteneva che l'istanza d'insinuazione al passivo fallimentare interrompe la decadenza collegata alla mancata iscrizione a ruolo e che, essendo il credito ammesso al passivo, la successiva notifica della cartella al socio dopo la chiusura del fallimento era legittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che l'insinuazione al passivo sia funzionale al riconoscimento del diritto al concorso e che costituisca elemento idoneo a porre a conoscenza il curatore della pretesa tributaria, rendendo superflua la mera iscrizione a ruolo ai fini della decadenza. Ha inoltre osservato che, durante la pendenza del fallimento, l'Agenzia non poteva iniziare la riscossione individuale nei confronti del socio senza violare il principio di universalità soggettiva (artt. 51 e 52 l.f.). Alla chiusura del fallimento (18 luglio 2007) l'art. 17 d.P.R. 602/73 risultava già abrogato e la disciplina successiva (d.l. 17 giugno 2005, n.106 conv. L. n.156/05) aveva sostituito il previgente regime. Conclude che la notifica della cartella avvenuta il 2 maggio 2008 è stata tempestiva e legittima e perciò cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla CTR Lazio in diversa composizione per gli ulteriori profili.

Norme richiamate

  • art. 94 legge fallimentare

    Richiamato in relazione alle norme sulla procedura fallimentare e alle compatibilità tra insinuazione al passivo e accertamento dei crediti tributari

  • art. 120 legge fallimentare

    Richiamato come parte della disciplina fallimentare relativa alla formazione e accertamento del passivo

  • art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il giudice rileva che l'art. 17, fondante la decadenza collegata all'iscrizione a ruolo, al momento della chiusura del fallimento era abrogato e non poteva ostare alla legittima notifica della cartella dopo la chiusura della procedura

  • art. 88, comma 1 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato in tema di ammissione con riserva del credito quando il curatore contesta l'insinuazione; sottolinea che anche l'insinuazione tardiva può comportare ammissione con riserva

  • art. 11, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per spiegare che la dichiarazione di fallimento non costituisce, di per sé, dies a quo per l'iscrizione a ruolo a pena di decadenza né per il decorso della prescrizione del credito tributario

  • d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. n. 156/2005

    Indica la nuova disciplina dei termini di decadenza relativi alla notificazione della cartella di pagamento, che ha sostituito il sistema precedente imperniato sull'iscrizione a ruolo

  • artt. 51 e 52 legge fallimentare

    Rilevati per il principio di universalità soggettiva della procedura fallimentare: fino alla chiusura del fallimento la riscossione individuale nei confronti del fallito o dei soci è incompatibile con tale principio

  • art. 2291 codice civile

    Richiamato quale base della responsabilità illimitata dei soci; la Corte cita precedenti che hanno ammesso la notificazione della cartella ai soci illimitatamente responsabili dopo l'ammissione del credito al passivo

Massime di principio

  • L'istanza di insinuazione al passivo fallimentare è idonea a manifestare la pretesa del creditore e impedisce che la mera mancata iscrizione a ruolo produca automaticamente decadenza della riscossione.
  • L'accertamento del diritto al concorso sui crediti tributari spetta al giudice fallimentare; l'ammissione al passivo rende opponibile il credito alla massa e informa il curatore, rendendo pertanto superflua, ai fini della decadenza, la sola iscrizione a ruolo.
  • Durante la pendenza del fallimento l'amministrazione finanziaria non può esercitare la riscossione individuale nei confronti del fallito o dei soci senza violare il principio di universalità della procedura; i termini per l'azione di riscossione iniziano a decorrere dopo la cessazione degli effetti del fallimento.
  • La normativa introdotta dal d.l. 17 giugno 2005 (conv. L. n.156/2005) ha sostituito il precedente regime basato sui termini di iscrizione a ruolo, per cui occorre sempre verificare quale regime temporale sia applicabile al momento rilevante.
  • Se il curatore contesta l'insinuazione, il credito può essere ammesso con riserva; l'uso del ruolo è uno strumento a vantaggio del creditore ma non è l'unica via per tutelare la pretesa erariale in sede concorsuale.

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