Cassazione Penale, Sentenza n. 8929/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con un unico motivo dedotto dal difensore di fiducia, denunciava errore di applicazione degli artt. richiamati (tra cui art. 61 co.1 n.4 cod. pen. relativo alla circostanza attenuante del "danno di lieve entità") e vizio di motivazione: a) aveva chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità, ritenuta ingiustificatamente esclusa dalla Corte di appello; b) censurava invece il riconoscimento della circostanza aggravante dell"esposizione alla pubblica fede" in relazione ai fatti (furto di un orologio di marca "SECTOR" lasciato in una borsa incustodita su una spiaggia pubblica). Il ricorrente richiamava inoltre un precedente di legittimità per sostenere la sua tesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il ricorso non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e che sollevi, inoltre, questioni non dedotte in sede di appello (in particolare la censura relativa alla circostanza aggravante dell"esposizione alla pubblica fede), con conseguente inammissibilità di quelle doglianze in questa sede. Quanto alla circostanza attenuante del danno di lieve entità, la Corte ha confermato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l"esclusione valutando il valore intrinseco dell"orologio e gli effetti pregiudizievoli per la persona offesa; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se priva di incongruenze logiche. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 61, comma 1, n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante del "danno di lieve entità" richiede che il pregiudizio sia lievissimo e di valore economico pressoché irrisorio; la valutazione tiene conto non solo del valore in sé della cosa sottratta ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa; non rileva la capacità del soggetto offeso di sopportare economicamente il danno.
art. 625 cod. pen. (normativa sul furto e sue circostanze)
Nella fattispecie il furto aggravato è stato valutato in relazione alle circostanze fattuali (oggetto di valore, contesto pubblico); l'eventuale applicazione di circostanze aggravanti (es. esposizione alla pubblica fede) deve essere dedotta e motivata nei gradi di merito, pena la non ammissibilità della censura in cassazione.
Giurisprudenza di Cassazione (principio sulla devoluzione delle questioni in appello)
Sez. 1 n. 2176 del 20/12/1993; Sez. Un. 30/06/1999; Sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006; Sez. 5 n. 28514 del 23/04/2013; Sez. 2 n. 13826 del 17/02/2017
Le violazioni di legge o questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la Corte di cassazione non può sindacare questioni che il giudice di appello non ha esaminato perché non devolute alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o che non sarebbe stato possibile dedurre precedentemente.
Massime di principio
- La valutazione del valore economico dell'oggetto sottratto e degli effetti pregiudizievoli per la vittima è una valutazione di merito riservata al giudice di primo e secondo grado e difficilmente censurabile in cassazione se logicamente motivata.
- Per ottenere la qualificazione del fatto come "danno di lieve entità" occorre dimostrare che il danno sia praticamente irrisorio sia nel valore intrinseco sia nelle conseguenze effettive subite dalla vittima; la sola capacità del danneggiato di sopportare la perdita non è rilevante.
- Le censure di diritto in cassazione devono riproporre e sviluppare i mezzi già dedotti nei gradi di merito: questioni nuove non sollevate in appello sono, di regola, inammissibili in cassazione salvo rilevabilità d'ufficio o impossibilità di dedurle prima.
- Se si contesta l'applicazione di una circostanza aggravante (es. esposizione alla pubblica fede), è necessario che tale censura sia prospettata e motivata già in appello, altrimenti la parte rischia di perdere la possibilità di rimettere la questione in cassazione.
- La Corte di cassazione ha competenza di diritto e non di fatto: non riconsidera valutazioni probatorie o di merito adeguatamente motivate dai giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8855/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8856/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8861/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8862/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8864/2022 del 16/03/2022
- Sentenza penale · 16 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 8865/2022 del 16/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →