Cassazione Penale, Sentenza n. 16657/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere irrogata dal GIP e dal Tribunale del riesame per plurimi reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 74, 73 DPR 9/10/1990 n.309 e connessi). Il ricorso articolava cinque motivi: 1) censura per il mancato acquisizione d'ufficio dei decreti autorizzativi e delle proroghe delle intercettazioni e per il rifiuto della richiesta difensiva di verifica della regolarità delle intercettazioni; 2) violazione del principio "decidere juxta alligata" per il presunto utilizzo da parte del giudice di materiale probatorio non allegato alla richiesta cautelare e per la possibilità del PM di presentare acquisizioni successive; 3) carenza motivazionale, uso della tecnica del "copia-incolla" e mancata disamina autonoma degli elementi probatori e delle esigenze cautelari; 4) vizi logico-giuridici e carenza di prova su singoli capi (n. 1, 8, 20, 21, 84) con richiesta di riqualificazione di talune ipotesi di reato o annullamento per violazione dell'art. 192 c.p.p.; 5) violazione dell'art. 274 c.p.p. per la mancata valutazione rigorosa del decorso del tempo e della proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi: il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e la richiesta difensiva "esplorativa" (la difesa avrebbe potuto accedere all'archivio digitale ai sensi dell'art. 89‑bis disp. att. per individuare le captazioni rilevanti); il secondo motivo è manifestamente infondato (non v'è divieto per il PM di proporre nuove acquisizioni dopo la richiesta cautelare); il terzo motivo è aspecifico e privo degli elementi necessari a dimostrare un difetto motivazionale in radice (la Corte rileva che il giudice ha fornito autonoma valutazione per ciascun capo); il quarto motivo è in parte inammissibile per questioni non devolute e in parte aspecifico (le censure di merito non possono trasformarsi in mera rivalutazione del fatto in sede di legittimità); il quinto motivo è manifestamente infondato (il Tribunale ha motivato la sussistenza delle esigenze cautelari anche alla luce di fatti recenti, inclusa la detenzione di ingenti quantità di droga durante gli arresti domiciliari). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sul riesame delle misure cautelari; la Corte richiama i limiti temporali e procedurali del riesame e l'obbligo del ricorrente di specificare le doglianze per consentire una devoluzione fattuale al giudice del riesame
art. 606 cod. proc. pen.
Disposizione sui motivi di ricorso per cassazione; applicata per valutare l'ammissibilità e la specificità delle censure presentate
art. 89‑bis disp. att. cod. proc. pen.
Consente l'accesso della difesa all'archivio digitale delle intercettazioni; la Corte rileva che questa facoltà rende la richiesta difensiva di acquisizione d'ufficio generica ed esplorativa se non accompagnata da riferimenti precisi
art. 269 cod. proc. pen.
Riguarda la conservazione nell'archivio digitale di verbali e registrazioni; la Corte lo utilizza per spiegare la disciplina delle intercettazioni dopo le modifiche normative
art. 291 cod. proc. pen.
Stabilisce che con la richiesta di misura cautelare debbano essere depositati i verbali pertinenti; la Corte osserva che ciò non esclude che la difesa verifichi la documentazione nell'archivio digitale
art. 292, comma 2, lett. c) e c‑bis) cod. proc. pen.
Norme sulla motivazione dei provvedimenti cautelari e sulle ipotesi di nullità; la Corte valuta se la motivazione del giudice della cautela sia autonoma e sufficiente, ritenendo che nel caso fosse adeguata
art. 274 cod. proc. pen.
Regola la necessità di motivare l'adeguatezza della misura rispetto al tempo trascorso dal fatto; la Corte rileva che il Tribunale ha adeguatamente motivato la proporzionalità in presenza di fatti recenti
art. 273 cod. proc. pen.
Attinente alla valutazione delle risultanze probatorie in sede cautelare; richiamata dalla difesa e valutata dalla Corte nel merito delle censure
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla ricostruzione dei fatti e alla eventuale violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto dimostrato un travisamento della prova
art. 74 e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali sul traffico di stupefacenti (delitti-atto organizzato e reati-fine); utilizzate per definire i titoli di reato che fondano la misura cautelare
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulla nullità; richiamata nella critica difensiva ma la Corte non ha ravvisato la nullità invocata
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Le richieste difensive di acquisizione generale e non circoscritta dei decreti di intercettazione sono spesso considerate "esplorative": la difesa deve prima consultare l'archivio digitale (art. 89‑bis disp. att.) e individuare specifiche captazioni contestate prima di chiedere acquisizioni d'ufficio
- La presentazione di nuove acquisizioni investigative da parte del pubblico ministero dopo la richiesta cautelare non è vietata; ciò non costituisce di per sé violazione del principio di decisione sulla base degli atti allegati
- La tecnica del "copia-incolla" nella riproduzione della richiesta del PM non è di per sé decisiva: il giudice delle misure può incorporare parti della richiesta purché poi fornisca, capo per capo, un'autonoma e intelligibile valutazione degli elementi a fondamento della misura
- In sede di cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del merito probabilistico degli elementi indiziari; il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze fattuali e giuridiche per renderle esaminabili per legge
- L'esistenza di un titolo di reato associativo e circostanze di fatto recenti (per es. detenzione di ingenti quantitativi) possono giustificare la custodia in carcere per la presunzione relativa di pericolosità e l'inadeguatezza di misure meno afflittive, purché il giudice motivi individualmente le esigenze cautelari
- La difesa, per evitare inammissibilità o esiti negativi, dovrebbe documentare puntualmente le richieste sotto il profilo probatorio e procedurale (es. indicare specifiche intercettazioni, spiegare in che modo sussista travisamento della prova o nullità) e rispettare l'onere di specificità nelle impugnazioni
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