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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19753/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il delitto di rapina aggravata. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché si risolveva in una generica riproposizione delle doglianze già svolte in appello e mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività precluse al giudizio di legittimità in assenza di specifici travisamenti. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra il reato oggetto del procedimento e alcuni delitti oggetto di una sentenza irrevocabile del 28 dicembre 2013; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione impugnata aveva escluso la continuazione esterna in ragione dell'intervenuta estinzione dei reati del precedente procedimento e del fatto che il reato per cui si procedeva era più grave di quelli estinti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità, perché generico e meramente reiterativo delle difese di merito, e il secondo motivo manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva congruamente escluso la continuazione esterna in relazione a reati già estinti e comunque meno gravi rispetto a quello oggetto del presente procedimento. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità, anche per genericità o per mera apparenza della critica rispetto alla motivazione impugnata, determina inammissibilità.

  • art. 624 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: non basta riprodurre doglianze già svolte in appello o proporre una diversa lettura delle prove.
  • La carenza di specificità può essere sia intrinseca, quando le ragioni di censura sono generiche o indeterminate, sia estrinseca, quando il motivo non si misura con la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata.
  • Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del compendio probatorio né una ricostruzione alternativa del fatto, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • La continuazione esterna non può essere riconosciuta quando il giudice di merito abbia logicamente escluso il vincolo sulla base dell'estinzione dei reati del precedente procedimento e della maggiore gravità del reato oggetto del giudizio successivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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