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Sentenza

Sentenza del 19/12/2024 n. 33342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego del rimborso dell’IVA versata nel primo trimestre 2016 per l’acquisto in Italia di attrezzature aeroportuali da una società belga. ING aveva poi concesso i beni in leasing alla stessa venditrice, che aveva assolto l’IVA in Belgio. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Pescara (sentenza n. 350/19), la CTR Abruzzo, con sentenza n. 129/21, aveva accolto l’appello. L’Agenzia ha impugnato tale decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 38-bis 2 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’operazione di leasing effettuata in Italia impediva alla società di utilizzare la procedura speciale di rimborso riservata ai soggetti non stabiliti che non compiano determinate operazioni attive nel territorio nazionale.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia: l’acquisto dell’attrezzatura aveva generato in capo a ING un credito IVA, ma il successivo leasing dei beni situati in Italia costituiva un’operazione attiva ostativa all’accesso alla procedura speciale prevista dall’art. 38-bis 2. Il credito poteva essere recuperato mediante la procedura ordinaria, non quella speciale. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originario di ING contro il diniego. ING è stata condannata a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 38-bis 2 del D.P.R. n. 633/1972

    Detta norma interdice, infatti, l'accesso alla peculiare procedura tratteggiata ai soggetti che nel periodo di riferimento "disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato", ma anche ai soggetti che abbiano "ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 74-septies".

    La procedura speciale di rimborso non è accessibile al soggetto non residente che, nel periodo rilevante, effettua in Italia operazioni attive diverse da quelle ammesse dalla norma. Il leasing dei beni situati in Italia rientra tra le operazioni ostative.

Massime di principio

  • Il fatto che un soggetto non residente abbia diritto al recupero dell’IVA assolta sugli acquisti non comporta automaticamente che possa utilizzare la procedura speciale di rimborso: occorre verificare separatamente i requisiti di accesso a tale procedura.
  • Per stabilire se la procedura speciale sia preclusa, vanno considerate anche le operazioni attive effettuate nel territorio nazionale nel periodo di riferimento. In questo caso, la concessione in leasing in Italia dei beni acquistati è stata ritenuta sufficiente a escluderla.
  • L’esclusione dalla procedura speciale non elimina necessariamente il credito IVA: può restare possibile il recupero tramite la procedura ordinaria, secondo le modalità applicabili al caso concreto.

Testo integrale

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