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Sentenza

Sentenza del 25/02/2022 n. 6332 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

ATM Servizi Spa aveva chiesto il rimborso dell'eccesso di Irap versata per il 2009 sostenendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile prevista dal c.d. "cuneo fiscale" (D.Lgs. n. 446/1997, art. 11, co.1, lett. a), nn.2 e 4). L'Amministrazione negò il rimborso ritenendo che la società operasse in regime di concessione e a tariffa (requisiti che escluderebbero il beneficio). La CTR ha invece ritenuto che non sussistesse un rapporto concessorio remunerato a tariffa ovvero che la tariffa non fosse complessivamente remunerativa, e ha concesso il rimborso. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'omesso esame dell'interposizione tra ATM Spa e la sua controllata, la errata qualificazione contrattuale (concessione vs appalto) e la violazione delle regole sul divieto di aiuti di Stato (art. 107 TFUE).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto non fondato il censimento sull'omesso esame (il giudice d'appello aveva considerato l'interposizione e negato la natura concessoria del rapporto tra controllante e controllata). Ha inoltre confermato il principio consolidato secondo cui l'esclusione del beneficio Irap opera solo per le imprese che svolgono attività regolamentata in forza di una concessione traslativa E che applicano una tariffa remunerativa (capace di generare profitto). Nella fattispecie il giudice di merito ha accertato che i ricavi tariffari erano largamente insufficienti a coprire i costi di gestione; pertanto l'agevolazione era legittimamente riconosciuta. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stata ritenuta non necessaria alla luce della giurisprudenza e della Decisione della Commissione C(2007)4133. Spese a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4

    La norma che disciplina la riduzione della base imponibile Irap (cd. cuneo fiscale) non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa; la Corte precisa che entrambi i presupposti (giuridico: concessione; economico: tariffa remunerativa) devono essere presenti per escludere il beneficio.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107

    La questione se il riconoscimento dell'agevolazione costituisca aiuto di Stato è stata trattata alla luce della Decisione della Commissione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'agevolazione a imprese che non operano in concessione e a tariffa non costituisce aiuto di Stato incompatibile, perché l'esclusione è neutrale e non genera vantaggio selettivo.

  • Decisione della Commissione Europea 12/09/2007 C(2007) 4133

    La Decisione riconosce la legittimità dell'esclusione del cuneo fiscale per le public utilities operanti in concessione e a tariffa, motivando che le tariffe tengono conto dell'onere fiscale pregresso; la Decisione vincola il giudice nazionale nell'interpretazione della disciplina in tema di aiuti e neutralità della misura.

  • D.Lgs. n. 163 del 2007, artt. 3 e 30

    Richiamati nel censimento dell'Agenzia per qualificare il rapporto contrattuale (concessione vs appalto); la Corte ha richiamato che la qualificazione deve essere accertata dai giudici di merito e che esiste preclusione per rimettere in discussione questioni già risolte in giudicato esterno.

  • D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, artt. 17 e 19

    Norme richiamate dall'Amministrazione nelle censure; la Corte le menziona nel quadro normativo collegato all'IRAP e alla disciplina fiscale, senza modificarne la interpretazione generale: il punto centrale resta la qualificazione del rapporto concessorio e l'accertamento della remuneratività della tariffa.

  • L.R. Lombardia n. 11 del 2009, art. 129

    Richiamata tra le fonti pertinenti per la regolazione del trasporto locale; utilizzata nel quadro di riferimento delle norme regionali rilevanti per il settore.

Massime di principio

  • La riduzione della base imponibile Irap (c.d. cuneo fiscale) è esclusa per le imprese che operano in forza di una concessione traslativa E applicano una tariffa remunerativa: è quindi necessario accertare simultaneamente il requisito giuridico (concessione) e quello economico (tariffa in grado di generare profitto).
  • Se la tariffa applicata non è complessivamente remunerativa (i ricavi da tariffa non coprono i costi di gestione), il beneficio fiscale può essere riconosciuto anche se l'attività è in qualche modo regolamentata o collegata ad enti pubblici.
  • La qualificazione contrattuale (concessione vs appalto) è questione di fatto/diritto da valutare dal giudice di merito; decisioni precedenti (giudicato esterno) vincolano le parti e la giurisdizione successiva e non possono essere rimesse in dubbio senza fondato motivo.
  • Le decisioni della Commissione Europea (es. C(2007)4133) sul carattere neutro dell'esclusione del beneficio per le public utilities sono vincolanti nella valutazione degli aspetti relativi agli aiuti di Stato e riducono l'opportunità di rinvio pregiudiziale quando la questione è già chiarita.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è necessaria quando l'interpretazione del diritto dell'Unione è chiara o consolidata; l'eventuale dubbio deve emergere come ragionevole ed effettivo per giustificare il rinvio.
  • In situazioni simili occorre produrre e valutare elementi contabili concreti (bilanci, ricavi da tariffa, contributi pubblici) per dimostrare se la tariffa sia o meno remunerativa; non è sufficiente richiamare genericamente l'esistenza di corrispettivi pubblici o tariffari.

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